Con la circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sull’applicazione del regime transitorio opzionale del reverse charge alle prestazioni di servizi rese nel settore del trasporto, movimentazione merci e logistica.
Le indicazioni sono particolarmente rilevanti per le imprese di autotrasporto conto terzi, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.
Ambito di applicazione del reverse charge
La Legge di Bilancio 2025 ha modificato l’articolo 17 del DPR 633/1972 (decreto IVA), estendendo il meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi rese tramite appalto, subappalto, affidamento a consorzi o rapporti contrattuali analoghi, quando il committente opera nei settori del trasporto, della movimentazione merci o della logistica.
L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione del Consiglio UE ai sensi dell’articolo 395 della Direttiva IVA. In attesa di tale deroga, è stato introdotto un regime transitorio opzionale, in base al quale l’IVA viene versata dal committente in nome e per conto del prestatore, con responsabilità solidale tra le parti.
Chi può aderire al regime transitorio
Secondo la circolare, possono esercitare congiuntamente l’opzione:
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le imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e logistica;
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i soggetti che rendono prestazioni di servizi a tali imprese, nell’ambito di contratti di appalto o subappalto.
L’opzione è valida anche nei rapporti “a cascata” tra appaltatori e subappaltatori, indipendentemente dalle scelte effettuate dagli altri soggetti della filiera.
Rilevanza dei codici ATECO
L’Agenzia individua le imprese committenti sulla base della classificazione ATECO 2025 – Sezione H (Trasporto e magazzinaggio). Rientrano, tra gli altri, i codici relativi a:
trasporto merci su strada, ferroviario, marittimo e aereo, magazzinaggio, movimentazione merci e servizi di logistica.
Qualora l’attività sia svolta di fatto ma non ancora comunicata con il corretto codice ATECO, è comunque possibile aderire al regime transitorio, fermo restando l’obbligo di adeguamento formale.
Restano invece esclusi i soggetti che svolgono servizi di trasporto di persone.
Durata dell’opzione e modalità di comunicazione
L’opzione per il regime transitorio del reverse charge ha durata triennale ed è comunicata dal committente all’Agenzia delle Entrate tramite apposito modello telematico.
L’opzione decorre dalla data di trasmissione della comunicazione e non è revocabile; sono ammesse solo comunicazioni correttive per errori formali.
Rapporto con il regime IVA degli autotrasportatori
Un chiarimento di particolare interesse riguarda il regime speciale IVA degli autotrasportatori conto terzi, che consente l’emissione di una fattura trimestrale cumulativa.
L’Agenzia chiarisce che l’adesione al regime transitorio del reverse charge non esclude l’applicazione di tale regime: i due sistemi possono coesistere in capo allo stesso soggetto.
Con la circolare 14/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro operativo più chiaro sull’applicazione del reverse charge nel settore della logistica e dell’autotrasporto.
In una fase di transizione normativa, le imprese sono chiamate a valutare attentamente l’adesione al regime opzionale, tenendo conto dei profili contrattuali, fiscali e organizzativi lungo l’intera filiera.
Fonte: Assotir












