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La Germania vieta il riposo settimanale in cabina

La Germania vieta il riposo settimanale in cabina

Sanzioni pari a € 1.500 euro per il datore di lavoro e € 500 per il conducente.

Come è noto negli scorsi mesi, alcuni Paesi europei, tra essi la Francia e il Belgio – hanno deciso di varare un apposito provvedimento per rendere esplicito quanto già prevede il Regolamento EU 561/2006 come integrato dal Regolamento UE 165/2014 a proposito della interdizione, per i conducenti di veicoli sottoposti alle norme di quei due Regolamenti (praticamente tutti gli autisti tranne quelli alla guida di furgoni con masse limitatissime), di trascorrere il tempo di periodo di “riposo settimanale regolare” nella cuccetta del proprio camion.

Per “riposo settimanale regolare” i due Regolamenti citati individuano il riposo che il conducente deve rispettare ogni due turni settimanali di lavoro e che ha una durata minima di 45 ore.

Ora, nonostante alla Corte di giustizia della UE infuri da settimane la discussione sul punto senza che ancora nulla si sia riusciti a conoscere dell’orientamento finale della Corte, e senza che la UE decida di chiarire come vada correttamente inteso il Regolamento 561/06, è la volta della Germania: con un provvedimento del 16 maggio 2017 – che alleghiamo in lingua tedesca – la Repubblica Federale prevede di applicare, a partire dal 25 maggio, pesanti sanzioni per la violazione del divieto di trascorrere il “riposo settimanale regolare” in cabina.

La sanzione per chi trasgredirà alla norma tedesca è infatti pari a € 1.500 euro per il datore di lavoro e € 500 per il conducente.

Da notare che, secondo i nostri colleghi tedeschi della Bundesverband der Transportunternehmen e.V. , la norma si applica tanto ai dipendenti delle imprese di autotrasporto che ai “padroncini” in quanto il  Regolamento EU 561/2006 non fa alcuna distinzione tra le due figure, ma le accomuna nella definizione di conducenti.

Ricordiamo anche che, secondo il nostro Ministero, in Italia non vi è bisogno di una nuova norma, in quanto il testo del Regolamento è inequivocabile, nel punto in cui esso recita testualmente: 

“In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta”.

Se, dunque, secondo il Ministero, il Regolamento esplicitamente indica che possano essere fruiti in cabina i “ripoosi settimanali ridotti” ma non cita i “riposi settimanali regolari” è perchè essi devono esserer fruiti fuori dalla cabina del camion.

Ora la palla passa alla Commissione UE che, nell’imminente “PACCHETTO AUTOTRASPORTO” dovrà eventualmente esprimere una propria definititiva opinione al riguardo e soprattutto consentire a tutti i Paesi dell’Unione, una applicazione uniforme della normativa, evitando che essa divenga un ulteriore elemento di distorsione della concorrenza tra i diversi “Sistemi Paese”.

Fonte: ASSOTIR

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