La Corte di Cassazione, con l’ordinanza della Seconda Sezione civile n. 19147/2026 pubblicata l’11 giugno 2026, è intervenuta su un tema di forte interesse per il settore dell’autotrasporto: l’utilizzo del tachigrafo digitale come prova dell’eccesso di velocità.
Il caso riguarda un verbale emesso dalla Polizia municipale di Alessandria nei confronti di un’impresa di trasporto merci. L’accertamento era stato effettuato attraverso i dati del cronotachigrafo, che avevano rilevato la circolazione di un autoarticolato alla velocità di 96 km/h, a fronte di un limite di taratura del limitatore pari a 90 km/h.
Il ricorso dell’impresa e la contestazione normativa
La società aveva contestato la sanzione, sostenendo che i dati del tachigrafo non potessero essere utilizzati per l’accertamento dell’art. 142 del Codice della Strada. Secondo l’impresa, infatti, la normativa europea in materia di tachigrafi non consentirebbe l’impiego delle registrazioni come fonte di prova per le violazioni dei limiti di velocità.
Il nodo giuridico riguardava quindi il rapporto tra normativa nazionale e disciplina europea sui sistemi di controllo installati a bordo dei veicoli industriali.
La decisione della Cassazione sul valore dei dati tachigrafici
La Suprema Corte ha però accolto la posizione del Comune, chiarendo un principio destinato ad avere effetti rilevanti per l’intero settore dell’autotrasporto.
Secondo i giudici, la normativa dell’Unione europea non prevede alcun divieto, né esplicito né implicito, all’utilizzo delle registrazioni del tachigrafo ai fini dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.
La Cassazione richiama in particolare il Regolamento UE n. 165/2014, che stabilisce l’obbligo per il tachigrafo di registrare anche la velocità del veicolo e consente l’accesso a tali dati da parte delle autorità competenti. Viene inoltre richiamata la Direttiva 2006/22/CE, che disciplina i controlli sulle norme sociali nel trasporto su strada e prevede la possibilità di verificare anche le velocità istantanee registrate dai dispositivi di bordo.
Nessuna equiparazione agli autovelox, ma prova valida
La Cassazione ha precisato un punto importante: il tachigrafo non è equiparabile agli strumenti automatici di rilevazione della velocità, come gli autovelox.
Tuttavia, le registrazioni tachigrafiche possono essere utilizzate come fonte di prova per l’accertamento dell’eccesso di velocità, purché siano correttamente acquisite e valutate nel procedimento amministrativo o giudiziario.
È stato inoltre chiarito che l’art. 142, comma 6, del Codice della Strada, che già include le registrazioni del cronotachigrafo tra gli elementi probatori utilizzabili, non è in contrasto con il diritto europeo.
Impatto per le imprese di autotrasporto
La pronuncia assume particolare rilevanza per le imprese di autotrasporto e per i gestori di flotte, perché conferma il valore dei dati tachigrafici non solo per il controllo dei tempi di guida e riposo, ma anche per la verifica del rispetto dei limiti di velocità.
In un contesto in cui la digitalizzazione del trasporto merci e la gestione dei dati di bordo stanno diventando sempre più centrali, la decisione della Cassazione rafforza ulteriormente il ruolo del tachigrafo come strumento di controllo a 360 gradi sull’attività dei veicoli industriali.
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