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Circolare sulle nuove esenzioni per il cronotachigrafo

Alcune tipologie di autotrasporto sono esentate dall'obbligo di usare il cronotachigrafo

Il 2 marzo 2015 sono entrati in vigore alcuni articoli del nuovo Regolamento comunitario 165/2014, che apporta alcune modifiche nell’utilizzo del cronotachigrafo sui camion. Una circolare del ministero dei Trasporti chiarisce l’applicazione dell’articolo 45, che riguarda alcune deroghe all’obbligo dell’apparecchio.

L’articolo 45 del Regolamento UE 165/2014 stabilisce che alcune tipologie di autotrasporto sono esentate dall’obbligo di usare il cronotachigrafo e la circolare del ministero dei Trasporti numero 4409 del 27 febbraio 2015 fornisce alcuni chiarimenti utili non solo per chi deve svolgere i controlli sulla strada, ma anche per i trasportatori. Il testo considera il nuovo comma aggiunto al Regolamento UE 561/2006, che riguarda i veicoli (o le combinazioni) che hanno massa complessiva fino a 7,5 tonnellate e che sono impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione entro un raggio di cento chilometri dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.
I trasporti che soddisfano queste condizioni sono quindi esentati dall’uso del cronotachigrafo. La circolare del ministero sottolinea la condizione del tipo di carico, ossia le attrezzature, i materiali o i macchinari destinati all’uso nell’ambito della professione che costituisce l’attività principale del conducente. A tale proposto, la circolare richiama la decisione della Corte di Giustizia Europea sulla causa C-128/04, che nella terminologia di “materiale o attrezzature” comprende anche “i beni, quali materiali da costruzione o i cavi, necessari all’esecuzione dei lavori che rientrano nell’attività principale del conducente del veicolo considerato”. Il testo della decisione precisa anche che “siffatta attività (omissis) non può consistere nella guida del veicolo e deve costituire l’attività principale dello stesso conducente e non dell’impresa considerata”. Leggi la notizia completa

Fonte: TE – TRASPORTO EUROPA

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