Confartigianato Trasporti informa che la Commissione europea ha pubblicato nuove FAQ sul tachigrafo intelligente di seconda generazione, fornendo chiarimenti operativi sulle disposizioni previste dal Primo Pacchetto Mobilità (Regolamento 1054/2020).
Le FAQ rappresentano un importante riferimento per imprese di autotrasporto e conducenti, migliorando la comprensione della normativa su cronotachigrafo smart, obblighi e scadenze.
Passaggi di frontiera: obblighi e prima fermata utile
Tra i principali temi trattati vi è l’obbligo di registrazione dei passaggi di frontiera. I conducenti devono inserire manualmente il simbolo del Paese dopo ogni attraversamento, come previsto dal Regolamento (UE) n. 165/2014.
La Commissione chiarisce che l’inserimento deve avvenire alla prima fermata possibile, ovvero nel primo punto accessibile e sicuro dopo la frontiera. Non sono valide le corsie di emergenza, mentre è consentito proseguire fino a un’area di sosta idonea se quella più vicina non è utilizzabile.
Questa procedura sarà superata con la diffusione del tachigrafo intelligente GEN2, che registra automaticamente i passaggi di frontiera.
Retrofit tachigrafo: scadenze e obblighi
Le FAQ confermano le scadenze del retrofit obbligatorio al tachigrafo intelligente di seconda generazione:
- 31 dicembre 2024: veicoli con tachigrafo analogico o digitale non intelligente
- 18 agosto 2025: veicoli con tachigrafo intelligente di prima generazione
Inoltre:
- i veicoli immatricolati dal 21 agosto 2023 devono essere già dotati di GEN2
- dal 1° luglio 2026 l’obbligo si estenderà ai veicoli commerciali leggeri (2,5–3,5 t) impegnati in trasporti internazionali o cabotaggio
Esenzioni retrofit e ambito AETR
La Commissione UE chiarisce anche i casi di esenzione dall’obbligo di retrofit del cronotachigrafo intelligente.
In particolare, l’obbligo non si applica ai veicoli che operano esclusivamente in ambito AETR (Paesi extra-UE), salvo che effettuino operazioni interamente all’interno dell’Unione Europea.
Carte tachigrafiche e periodo transitorio fino al 2028
Un altro punto centrale riguarda la gestione delle carte tachigrafiche nel periodo transitorio.
Entro agosto 2028:
- i conducenti impegnati in trasporti internazionali dovranno utilizzare carte di seconda generazione
- resta l’obbligo di dimostrare le attività degli ultimi 56 giorni
La Commissione precisa che eventuali lacune nei dati, dovute ai limiti tecnici delle carte di prima generazione, non costituiscono automaticamente una violazione, purché le attività siano dimostrabili tramite:
- dati del tachigrafo
- trasmissioni elettroniche aziendali
- stampe conservate
Registrazione automatica e integrazione sistema UE
Con l’installazione del tachigrafo intelligente di seconda generazione, la registrazione dei passaggi di frontiera diventa automatica, indipendentemente dalla carta utilizzata.
I dati sono disponibili nella memoria di massa del veicolo e consultabili tramite stampa.
Infine, le FAQ forniscono indicazioni anche sul trattamento delle carte rilasciate da Paesi AETR extra-UE e sulla loro progressiva integrazione nel sistema europeo.
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