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Contributo ART 2026: scadenze e obblighi operativi

Determinazione n. 38/2026: esclusione autotrasporto puro e focus su logistica e servizi accessori.

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha pubblicato la Determina n. 38/2026 che definisce modalità operative, scadenze e obblighi per il contributo ART 2026.

Il provvedimento disciplina il versamento del contributo annuale e gli adempimenti dichiarativi a carico degli operatori del settore trasporti e logistica, confermando un impianto normativo ormai consolidato e già delineato nei precedenti interventi regolatori.

Scadenze contributo ART 2026

La Determina conferma il calendario già previsto dalla Delibera n. 218/2025:

  • entro il 15 maggio 2026: invio dichiarazione dati + pagamento dei 2/3 del contributo ART
  • entro il 30 ottobre 2026: pagamento saldo (1/3 residuo)

Il mancato o parziale versamento del contributo ART 2026 comporta l’attivazione delle procedure di riscossione con applicazione degli interessi di mora.

Aliquota e soglia di esenzione

Per il contributo ART 2026 è prevista un’aliquota pari allo 0,45 per mille del fatturato, con una soglia di esenzione fissata a 3.150 euro. Il fatturato di riferimento è quello risultante dall’ultimo bilancio approvato, elemento che rende fondamentale una corretta rappresentazione contabile dei ricavi.

Autotrasporto merci escluso dal contributo ART

Viene confermata l’esclusione dal contributo ART 2026 per le imprese che svolgono esclusivamente attività di autotrasporto merci su strada:

  • nessun obbligo di versamento
  • nessun obbligo dichiarativo

Si tratta di un passaggio di grande rilievo per il settore, derivante dal DL 104/2023 e ormai strutturale. Tuttavia, la presenza anche marginale di attività ulteriori, come servizi logistici o accessori, può determinare il rientro nel perimetro regolatorio dell’ART.

Attività soggette al contributo ART

Restano invece pienamente soggetti al contributo ART 2026 gli operatori della logistica, i gestori di centri di movimentazione merci e i soggetti attivi nella gestione di infrastrutture come porti, aeroporti, ferrovie e autostrade. Rientrano inoltre nel perimetro i servizi di trasporto passeggeri, il trasporto aereo e marittimo, gli spedizionieri e, più in generale, tutte le attività accessorie alla logistica che generano ricavi riconducibili alla filiera dei trasporti.

Obblighi dichiarativi contributo ART 2026

Gli obblighi dichiarativi relativi al contributo ART 2026 riguardano in particolare le imprese con fatturato superiore a 7 milioni di euro, che sono tenute alla presentazione della dichiarazione. In questi casi è richiesta anche l’indicazione analitica delle eventuali esclusioni dal fatturato e, nelle situazioni più rilevanti, l’intervento di certificazione da parte di un revisore, soprattutto in presenza di valori elevati o componenti escluse significative.

Criticità operative per le imprese

Il quadro delineato dalla Determina 2026 conferma un assetto stabile ma evidenzia alcune criticità operative. La distinzione tra autotrasporto “puro” e attività logistiche o accessorie rappresenta il principale elemento di attenzione per le imprese, soprattutto in relazione alla corretta qualificazione delle attività svolte e alla struttura dei ricavi aziendali.

In concreto, il rischio è quello di ricadute contributive anche in presenza di servizi ancillari, rendendo necessaria una valutazione puntuale del modello di business e delle fonti di fatturato.

Sintesi operativa per le imprese

Alla luce della Determina n. 38/2026, le imprese sono chiamate a verificare con attenzione il proprio perimetro di attività, distinguendo in modo chiaro tra trasporto e servizi accessori e predisponendo per tempo tutta la documentazione necessaria per adempiere correttamente agli obblighi previsti.

La Determina si conferma quindi un riferimento centrale per la gestione del contributo ART 2026, con impatti concreti sull’organizzazione amministrativa e contabile degli operatori del settore.

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