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17 Apr 2025
Confartigianato Trasporti informa che il Ministero dell’Interno, rispondendo a un quesito specifico, ha chiarito l’applicabilità dell’art. 218-ter del Codice della Strada – relativo alla sospensione breve della patente – anche ai casi di violazioni dell’art. 174, comma 6, del medesimo Codice. In particolare, si tratta delle infrazioni riguardanti uno sforamento superiore al 20% dei tempi di guida e riposo dei conducenti professionali, anche quando la violazione sia stata commessa in epoca antecedente al controllo, purché accertata attraverso la carta del conducente o il foglio di registrazione.
Secondo quanto specificato dal Ministero, la sospensione breve della patente può essere applicata perché il conducente è identificato al momento della commissione dell’illecito. Questo elemento è determinante ai fini dell’applicazione della sanzione prevista dall’art. 218-ter. Resta tuttavia esclusa la possibilità di applicare tale misura quando l’identificazione avvenga in un momento successivo, ovvero dopo la commissione, l’accertamento e la contestazione della violazione.
Casi esclusi e punteggio patente rilevante
Sono pertanto esclusi dall’applicazione dell’art. 218-ter i casi previsti dall’art. 180, comma 8, e dall’art. 126-bis del Codice della Strada. Come previsto dalla normativa, ai fini della determinazione della durata della sospensione breve della patente, il riferimento è il punteggio patente risultante in archivio al momento dell’accertamento dell’infrazione.
Fonte: CONFARTIGIANATO TRASPORTI