03 Lug 2024

Importazioni CBAM: stop ai valori di default per le emissioni di CO2

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Dal 1° luglio occorre inserire in dichiarazione i dati reali delle emissioni di CO2.

 

Dal 1° luglio, l'obbligo di dichiarare le emissioni reali di CO2 è entrato in vigore per le importazioni di merce soggetta al Regolamento Ue 2023/956, noto come Regolamento CBAM. Non sarà più consentito utilizzare i valori di default pubblicati dalla Commissione europea per riportare le emissioni di carbonio incorporate nei beni in modo trimestrale.

 

Gli importatori dovranno ora acquisire i dati effettivi sulle emissioni di carbonio provenienti dagli impianti situati nei Paesi Terzi per rispettare gli obblighi di rendicontazione trimestrale durante il periodo transitorio. Questo requisito è essenziale per la presentazione della dichiarazione che scade il 31 ottobre 2024, relativa al periodo luglio-settembre, e per quelle successive.

 

Si sottolinea che, secondo il Regolamento CBAM, è l'operatore unionale a essere responsabile dei dati. Di conseguenza, gli importatori devono assicurarsi di ricevere i dati entro il termine di presentazione delle dichiarazioni trimestrali e verificarne l'accuratezza.

 

Fonte: FEDESPEDI

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