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19 Nov 2019

Tracciabilità dei pagamenti per acquisto di carburante: nuova nota delle Entrate

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Quali sono gli obblighi per un ente associativo?

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n.19 dello scorso 14 novembre (scaricabile in allegato), ha fornito delle delucidazioni in merito agli obblighi di tracciabilità legati agli acquisti di carburante per autotrazione eseguiti da una struttura associativa (cooperativa o consorzio) nell’interesse delle imprese di trasporto associate che acquistano carburante, a loro volta, dalla stessa struttura associativa, a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato, senza procedere poi al contestuale pagamento e utilizzano un contratto di conto corrente per la regolazione delle partite di debito e credito esistenti tra le parti.

 

Più nello specifico, nel quesito posto alle Entrate, l’istante aveva chiesto se il sistema sopracitato fosse conforme rispetto agli obblighi di tracciabilità introdotti dal 1° luglio 2018 anche per gli acquisti di carburante e in forza dei quali, ai fini della deducibilità delle imposte dirette e della detraibilità dell’Iva, occorre utilizzare strumenti di pagamento diversi dal denaro contante come carte di credito, di debito, prepagate o altri strumenti individuati dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 4 aprile 2018.

 

Le Entrate hanno dato il benestare alle modalità operative prospettate dall’istante purché vengano rispettate determinate condizioni, volte a preservare gli obblighi di tracciabilità introdotti dal 1° luglio 2018:

- L’acquisto di carburante da parte dell’ente associativo deve avvenire con pagamento tracciabile documentato con fattura elettronica;

- Gli acquisti di carburante, da parte delle imprese associate, devono essere anch’essi documentati con fattura elettronica;

- I rapporti di debito e credito tra l’ente associativo e le singole imprese, derivante dal contratto di conto corrente, deve risultare da chiare e dettagliate evidenze contabili;

- Alla scadenza del contratto di conto corrente, i pagamenti degli importi non compensati devono effettuarsi con mezzi tracciabili.

Solamente a queste condizioni l’impresa associata al consorzio od alla cooperativa potrà dedurre la spesa di carburante dalle imposte sui redditi e detrarre l’Iva anche se il pagamento all’ente associativo non avviene contestualmente all’acquisto del carburante stesso.

 

Fonte: ASSOTIR

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