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29 Gen 2018
Con una nota pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che l’interesse da applicare a favore del creditore in tutti i casi di ritardo nei pagamenti è pari allo 0%.
Questo significa che per le fatture riguardanti i servizi di trasporto, il tasso di interesse da applicare in caso di mancato pagamento (interesse moratorio) è pari all’8% (ovvero quello fissato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze), così come previsto dall’articolo 5 del D.lgs 231/2002 per le fatture pagate oltre il 60° giorno dall’emissione della fattura stessa (in virtù di quanto previsto dal comma 13 dell’articolo 83 bis della Legge 133/2008).
Fonte: ASSOTIR