Dal 1° al 30 aprile 2026 è possibile presentare la domanda per il rimborso accise gasolio autotrasporto relativo al primo trimestre 2026.
L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, con circolare n. 196676 del 27 marzo 2026, ha reso disponibili i documenti e il software per il recupero accise gasolio sui consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2026.
Il beneficio è riconosciuto per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto merci per conto terzi e appartenenti alle classi ambientali EURO 5 ed EURO 6.
Accise gasolio 2026: variazione aliquote da marzo
Ai fini del rimborso accise autotrasporto 2026, è fondamentale considerare le modifiche introdotte dal decreto-legge 18 marzo 2026 n. 33.
Fino al 18 marzo 2026 l’aliquota accise sul gasolio era pari a 672,90 euro per mille litri, mentre dal 19 marzo 2026 è stata ridotta a 472,90 euro per mille litri.
Per quanto riguarda i carburanti sostenibili, come i gasoli paraffinici HVO, l’aliquota resta invece invariata a 617,40 euro per mille litri, confermando l’obiettivo di incentivare soluzioni a minore impatto ambientale.
Importi rimborso accise primo trimestre 2026
Il rimborso accise gasolio autotrasporto per il primo trimestre 2026 è articolato in base ai periodi di consumo e alle tipologie di carburante.
Per i consumi dal 1° gennaio al 18 marzo (quadro A-1), il rimborso è pari a 269,68 euro per mille litri, mentre per quelli dal 19 al 31 marzo (quadro A-2) l’importo scende a 69,68 euro per mille litri in funzione della nuova aliquota.
Per i gasoli paraffinici HVO (quadro A-3), il rimborso riconosciuto è pari a 214,18 euro per mille litri. Lo stesso importo si applica anche ai consumi HVO senza requisiti previsti dal D.Lgs. 43/2025 fino al 18 marzo (quadro A-4), mentre per il periodo successivo, dal 19 al 31 marzo (quadro A-5), il rimborso è pari a 69,68 euro per mille litri.
Come presentare la domanda rimborso accise
La domanda per il rimborso accise gasolio autotrasporto può essere presentata in modalità telematica tramite il Servizio Telematico Doganale (EDI), oppure in formato cartaceo.
In quest’ultimo caso, la dichiarazione deve essere accompagnata da un supporto informatico (CD, DVD o chiavetta USB) contenente i dati richiesti, da consegnare all’Ufficio delle Dogane competente.
Recupero accise: compensazione o rimborso
Il recupero delle accise può avvenire, come di consueto, tramite rimborso diretto oppure mediante compensazione del credito d’imposta.
In caso di utilizzo in compensazione tramite modello F24, il codice tributo da indicare è 6740.
Compilazione domanda: indicazioni operative
Per la corretta compilazione della dichiarazione è necessario prestare particolare attenzione all’inserimento delle date nei diversi quadri.
Nei quadri A-1 e A-4 devono essere indicate le date dal 1° gennaio al 18 marzo 2026, nel quadro A-2 dal 19 al 31 marzo 2026, mentre nei quadri A-3 e A-5 l’intero periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2026.
Per ciascun veicolo devono essere riportati i litri di carburante consumati nel periodo di riferimento e i chilometri effettivamente percorsi; nel caso dei mezzi speciali, invece, devono essere indicate le ore di funzionamento delle attrezzature installate.
È inoltre importante che i dati relativi ai consumi e alle percorrenze siano coerenti tra loro, eventualmente ricorrendo a stime basate su consumi medi o serie storiche.
Scadenze utilizzo credito accise
I crediti maturati con riferimento al primo trimestre 2026 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027.
Decorso tale termine, sarà possibile richiedere il rimborso delle eventuali eccedenze non compensate entro il 30 giugno 2028.
Fonte: ASSOTIR












