Entrato in vigore dal 4 dicembre 2011 il reg. CE 1071/2009.
Sono state recepite, in prima battuta, le norme contenute nel regolamento 1071/2009 con il decreto dirigenziale del 25/11/2011, volte a garantire norme comuni sulle regole da rispettare per l’esercizio dell’attività di autotrasporto, sia merci che persone, a livello comunitario. Tali norme, in gran parte, lasciano invariato l’impianto precedente ma alcune novità importanti ci sono. Vediamole in dettaglio.
1) Per le imprese di autotrasporto merci fino a 3,5 T di massa complessiva rimane il solo requisito dell’onorabilità. Per le imprese superiori, e per tutte quelle di trasporto persone, occorrono anche i requisiti di capacità finanziaria, idoneità professionale e, novità, dimostrare di avere una sede effettiva e stabile (per questo bisognerà attendere ulteriore decreto).
2) Gestore dei trasporti. Quello che finora era detto preposto, la persona (amministratore, socio di una società, dipendente o persona esterna espressamente designata mediante contratto) che gestisce in maniera effettiva e continua le attività dell’impresa.
3) La capacità finanziaria prevista dal reg 1071/2009 (per ottemperare agli obblighi finanziari che incombono nell’anno contabile) è di 9.000 euro per il primo veicolo e 5.000 per ogni veicolo supplementare. Tale capacità viene dimostata con attestazione di revisore che certifica la disponibilità dell’impresa di capitale e riserve non inferiori o con attestazione rilasciata da istituto bancario o compagnia di assicurazione sotto forma di garanzia fideiussoria.
4) L’idoneità professionale, che deve essere detenuta dal Gestore dei trasporti, si consegue attraverso esame, con le modalità già conosciute. Tale attestato di capacità professionale deve essere aggiornato, attraverso un corso di formazione periodico, ogni dieci anni. Per chi, invece, non ha la direzione di un’impresa negli ultimi cinque anni, tale corso è necessario prima di poter essere designato a tale scopo.
5) Viene istituito il Registro Elettronico nazionale delle imprese (sia per trasporto merci che persone) presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti. Tale registro dovrà essere interconnesso a tutti i registri nazionali dell’Unione Europea (ERRU). In tali registri verranno inserite tutte le sanzioni più gravi che hanno dato luogo a una condanna o sanzione commesse dalle imprese. L’elenco è nel reg. 1071/2009 allegato IV.
Fonte: AUTOSCUOLA MARCHE
