In data 5 marzo 2024, nell’ambito del Comitato Centrale dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori, è stata istituita una Commissione Permanente Normativa con il compito di evidenziare le criticità dell’autotrasporto e conseguentemente avanzare proposte di modifica per migliorare l’attività dell’autotrasportatore. Purtroppo, nella Commissione non era presente una rappresentanza della Committenza che avrebbe sicuramente contribuito alla costruzione di una norma riconosciuta e applicata da parte di tutti i soggetti della filiera logistica, evitando, come spesso accade nell’autotrasporto, l’emissione di normative di difficile interpretazione e di impossibile corretta e/o completa applicazione. A tale proposito, nell’interesse dell’autotrasporto e della committenza, ed è auspicabile di poter assistere alla ricostituzione della Consulta Generale per l’autotrasporto e per la logistica.
Modifiche normative su franchigia e sosta veicoli
In riferimento alla franchigia e sosta dei veicoli al carico e allo scarico della merce, le proposte della Commissione Permanente Normativa, sono state accolte dal legislatore con l’emissione del Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21.05.2025) convertito nella Legge 18 luglio 2025, n. 105 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19.07.2025) che ha modificato completamente l’articolo 6-bis del Decreto Legislativo n. 286/2005 “Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico – Franchigia”.
Prime riflessioni sulla nuova normativa
Dopo aver letto attentamente il contenuto della nuova regolamentazione in tema di franchigia mi viene spontanea una prima riflessione: Come si può sempre penalizzare la committenza, anche quando non ha una precisa responsabilità come lo scarico e il carico della merce nei porti e terminal portuali? Sull’argomento si precisa che i porti e terminal portuali sono gestiti da enti terzi ed eventuali inefficienze vanno ad influenzare negativamente l’operatività non solo del trasportatore ma anche del committente. Sempre rimanendo in tema di franchigia, in diversi porti, a causa di inefficienze, la committenza riconosce al trasportatore una “congestion fee”.
Responsabilità nella filiera logistica
Ancora una volta, come in passato, il committente viene responsabilizzato su attività operative che non controlla, come ad esempio: la responsabilità solidale nel segmento strada, che dovrebbe essere di responsabilità esclusiva del trasportatore.
La riduzione del tempo di franchigia da 120 a 90 minuti dovrebbe essere accolta con favore da parte di tutti i soggetti della filiera logistica. Con i sistemi tecnologici a disposizione quali: digitalizzazione, telematica, informatica e intelligenza artificiale e con un’attenta organizzazione, non si dovrebbe più verificare che il trasportatore, prima di effettuare le operazioni di carico e scarico della merce, venga tenuto per lungo tempo inoperoso.
A questo punto mi permetto evidenziare altre incongruenze, che ha mio modesto parere, sono contenute nella normativa e precisamente:
Sosta: Indennità di 100 euro per ogni ora o frazione di ora
È opportuno sottolineare che i costi di un veicolo in sosta sono solo relativi al conducente, all’ammortamento, alla manutenzione, all’assicurazione e alla tassa di possesso, come previsto nel Decreto Dirigenziale prot. n. 69 del 24 marzo 2011; inoltre, se si prendono in considerazione i “valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto” comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (che risultano superiori di circa il 30% rispetto ai reali costi di mercato) risulta che l’indennità per ogni ora di sosta dovrebbe essere di € 50: € 106.046 diviso 2160 (45 ore x 48 settimane) = €/h. 49,10 e quindi addebitare per ogni ora di sosta € 100, sembra che si voglia applicare una penale al committente/cliente e non un rimborso delle spese sostenute dal trasportatore.
Pagamento della sosta al trasportatore da parte del caricatore
Non è possibile chiedere la sosta al caricatore quando lo stesso non è committente. Si fa presente che solitamente il caricatore organizza il carico della merce sulla base delle indicazioni (giorno e ora) ricevute dal committente. In questa situazione il caricatore non avendo alcun rapporto contrattuale con il trasportatore, potrebbe rigettare la richiesta di pagamento.
Richiesta di pagamento della sosta anche dopo un anno
Sarebbe opportuno riportare, come previsto dalla precedente normativa, la possibilità di richiedere il pagamento delle soste nel termine di trenta giorni anziché nel termine prescrizionale di un anno (ex art. 2951). Non è possibile pensare che dopo un anno, il committente possa ancora avere la possibilità di andare in rivalsa nei confronti del soggetto responsabile.
Autonomia contrattuale e revisione normativa
Con lo spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto i rapporti tra la committenza e l’autotrasporto e per evitare l’esistenza di un rapporto conflittuale, sarebbe opportuno escludere dalla normativa prevista dalla Legge n. 105/2025 i contratti di trasporto stipulati nella forma scritta e/o considerati tali in quanto aventi tutti gli elementi essenziali previsti dall’art. 6 del Decreto Legislativo n. 286/2005. A tale proposito si riporta anche il contenuto del comma 4 dell’art. 83-bis della Legge n. 133/2008 che tra l’altro recita; … i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.
A seguito di quanto evidenziato nel presente articolo, senza entrare nel merito se la legge è derogabile o inderogabile, per una corretta e completa applicazione da parte di tutti i soggetti della filiera del trasporto, come quello logistico, è auspicabile poter assistere ad una revisione dell’attuale normativa.
Conclusioni
In conclusione, nel sottolineare che ogni soggetto è responsabile nel proprio ruolo di competenza e quando, in un trasporto, non sussistono i presupposti per la difesa del lavoro e della sicurezza stradale, il trasportatore che di fatto è equiparabile a un’azienda (libera, autonoma e indipendente) si deve rifiutare di effettuare il servizio di trasporto.
Rosada Aldo
Consigliere nazionale e presidente commissione trasporti di ASSOLOGISTICA












