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Cassa integrazione caldo autotrasporto: le regole per le imprese

Il Decreto-Legge n. 107/2026 introduce misure di sostegno per l’autotrasporto e la logistica: ecco regole e condizioni della cassa integrazione per caldo eccessivo.

Le imprese del trasporto merci e della logistica devono continuare a gestire anche nel 2026 gli effetti delle alte temperature sull’organizzazione operativa e sulla sicurezza del personale. Nei casi in cui le condizioni climatiche eccezionali rendano necessaria la sospensione o la riduzione dell’attività, è possibile attivare la cassa integrazione caldo autotrasporto, prevista dal Decreto-Legge 26 giugno 2026, n. 107, che rafforza il sistema di tutele per il settore.

Cosa prevede il decreto e condizioni di accesso

L’articolo 6 del provvedimento disciplina le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 in presenza di eventi climatici eccezionali, comprese le ondate di calore.

In questi casi è ammesso il ricorso agli ammortizzatori sociali con procedure agevolate, insieme all’esonero dal contributo addizionale entro il limite di spesa di 4,9 milioni di euro per il 2026. La gestione e il monitoraggio delle risorse sono affidati all’INPS, che non potrà autorizzare domande oltre il tetto previsto.

Per le imprese del settore, l’accesso alla misura è subordinato alla dimostrazione che la sospensione o riduzione dell’attività sia dovuta a condizioni climatiche eccezionali e non evitabili, in coerenza con la normativa vigente e con le indicazioni operative degli enti competenti.

Imprese, ordinanze regionali e tutele del CCNL

Accanto al quadro nazionale, le aziende devono considerare anche le ordinanze regionali che limitano le attività lavorative nelle ore più calde, generalmente tra le 12.30 e le 16.00, soprattutto nei giorni in cui la piattaforma Worklimate segnala livelli di rischio elevati.

Tra le Regioni che hanno esteso le restrizioni anche alla logistica e all’autotrasporto figurano Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia e Sicilia, con misure che interessano piazzali, operazioni di carico e scarico, logistica di piazzale e consegne urbane.

In parallelo, restano fondamentali le tutele previste dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, che definisce misure organizzative per ridurre l’esposizione al caldo.

Tra le principali misure operative per le imprese rientrano:

  • programmazione delle attività nelle ore più fresche della giornata
  • utilizzo di veicoli dotati di cabine climatizzate
  • riduzione dell’esposizione diretta al sole
  • disponibilità di acqua e dispositivi di protezione
  • presenza di aree ombreggiate per pause e soste
  • gestione dei turni in funzione delle condizioni climatiche

In questo contesto, la gestione della cassa integrazione caldo autotrasporto rappresenta uno strumento complementare alle misure preventive e al rispetto delle ordinanze territoriali, necessario per garantire continuità operativa e tutela dei lavoratori nel settore del trasporto merci e della logistica.

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