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Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (CE) n. 1072/2009, l’espletamento di servizi di autotrasporto in regime di cabotaggio è ammesso:
- solo a seguito della consegna delle merci oggetto di un trasporto internazionale da un altro Stato membro, o da un paese terzo (quando tale tipologia di trasporto sia ammessa), con luogo di destinazione situato entro il territorio italiano;
- entro il limite massimo di tre operazioni di cabotaggio effettuate con lo stesso veicolo con cui è stato eseguito il trasporto internazionale in ingresso, oppure, nel caso di combinazione di veicoli agganciati, con il veicolo a motore del medesimo veicolo;
- a condizione che l’ultimo scarico in regime di cabotaggio prima di lasciare il territorio nazionale abbia luogo entro sette giorni dall’ultimo scarico effettuato nel corso del trasporto internazionale di ingresso nel territorio italiano.
Ai fini della regolarità del trasporto eseguito in regime di cabotaggio, il vettore deve essere in grado di produrre documentazione attestante l’esecuzione del trasporto internazionale in entrata nonché di ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato consecutivamente.
Tale documentazione deve contenere i seguenti dati :
- il nome, l'indirizzo e la firma del mittente;
- il nome, l'indirizzo e la firma del trasportatore;
- il nome e l'indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate;
- il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto;
- la denominazione corrente della natura delle merci e la modalità d'imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi;
- la massa lorda o la quantità altrimenti espressa delle merci;
- il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.