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Il comma 12 dell’art. 83 bis, prevede che il pagamento del corrispettivo dovuto al vettore per l’esecuzione del servizio di autotrasporto non debba avvenire oltre i 60 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, la quale deve avvenire entro e non oltre la fine del mese di esecuzione del trasporto.
In caso di mancato rispetto di tale termine di pagamento, il vettore, ai sensi del comma 13 dell’art. 83-bis, ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, e troverà applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro (comma 14, art. 83).
Il comma 13 bis estende l’applicazione del termine di pagamento e della sanzioni per il mancato rispetto dello stesso, anche alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera diversi dai vettori, che partecipano all’esecuzione del servizio di trasporto.