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L’attività di autotrasporto di merci eseguita a livello internazionale è disciplinata dalla Convenzione per il trasporto stradale di merci (CMR), firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 e ratificata con legge 6 dicembre 1960, numero 1621
L’ambito di applicazione della Convenzione viene definito dall’art. 1, il quale prevede l’applicabilità della stessa ad ogni contratto di trasporto di merci su strada, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della CMR.
L’art. 31 della CMR stabilisce che, per tutte le controversie concernenti i trasporti sottoposti alla Convenzione, l'attore può adire, oltre ai giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo dalle parti, gli organi giudiziari del Paese sul cui territorio:
- il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l'agenzia per il cui tramite è stato concluso il contratto di trasporto;
- si trova il luogo del ricevimento della merce o quello previsto per la riconsegna, e non gli è consentito adire altri giudici.
Le azioni derivanti dall’applicazione della CMR si prescrivono nel termine di un anno, salvo i casi di dolo e colpa grave, laddove tale termine è esteso a 3 anni ai sensi dell’art. 32.