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Fuel surcharge e credito d’imposta: chiarimento FIAP

FIAP: due strumenti diversi che non possono essere confusi nei contratti di trasporto

Con l’approvazione del D.L. 89/2026 e lo stanziamento di 300 milioni di euro a favore dell’autotrasporto, FIAP chiarisce un punto centrale per il settore del trasporto merci: il credito d’imposta non può essere utilizzato dai committenti come giustificazione per ridurre o disconoscere la fuel surcharge prevista nei contratti.

Secondo la Federazione, si tratta infatti di due strumenti distinti, con natura giuridica e finalità completamente diverse.

I 300 milioni per l’autotrasporto: perché sono stati stanziati

FIAP sottolinea che il fondo da 300 milioni non rappresenta un contributo generico al settore trasporti, ma una misura mirata a correggere una distorsione legata al rimborso delle accise sul gasolio commerciale.

Il beneficio è destinato alle imprese di autotrasporto con veicoli superiori a 7,5 tonnellate Euro 5 ed Euro 6, che negli anni hanno investito nel rinnovo della flotta per rispettare gli obblighi normativi e ambientali.

Il taglio generalizzato delle accise sul gasolio ha però ridotto il differenziale tra accisa ordinaria e accisa agevolata, diminuendo il valore del rimborso spettante agli autotrasportatori.

Secondo FIAP, questo ha generato un effetto distorsivo: le imprese che avevano investito in sostenibilità e rinnovo del parco veicolare si sono ritrovate penalizzate da una misura emergenziale.

I 300 milioni previsti dal D.L. 89/2026 servono quindi a compensare il mancato recupero delle accise nel periodo marzo–giugno 2026, ristabilendo l’equilibrio economico corretto.

Fuel surcharge e credito d’imposta: due piani separati

FIAP ribadisce che credito d’imposta e fuel surcharge non sono collegati.

Il credito d’imposta è uno strumento fiscale che regola il rapporto tra impresa e Stato e ha la funzione di compensare una distorsione temporanea del sistema delle accise.

La fuel surcharge, invece, è un meccanismo contrattuale che regola il rapporto tra vettore e committente ed è disciplinato dall’art. 6 del D.Lgs. 286/2005 e dall’art. 83-bis del D.L. 112/2008.

Nei contratti scritti di trasporto merci, la clausola di adeguamento del carburante è un elemento essenziale: la sua assenza o ambiguità può compromettere le tutele previste dalla normativa.

Per FIAP non esiste alcun rapporto di compensazione tra i due strumenti: il credito d’imposta non sostituisce né riduce la fuel surcharge.

La posizione FIAP sul calcolo della fuel surcharge

Secondo FIAP, il taglio temporaneo delle accise disposto dal D.L. 33/2026 e prorogato dal D.L. 89/2026 non rappresenta una riduzione strutturale del costo del carburante, ma una misura emergenziale di politica fiscale.

Per questo motivo, il calcolo della fuel surcharge deve essere effettuato a “parità di accisa”, cioè al lordo del taglio temporaneo.

Utilizzare il prezzo alla pompa ridotto dalle misure governative significherebbe trasferire un beneficio fiscale straordinario dal vettore al committente, alterando l’equilibrio del contratto di trasporto.

Il parametro corretto, secondo FIAP, è quindi il costo strutturale del carburante e non quello influenzato da interventi temporanei sulle accise.

I dati MIT: aumento reale del costo del gasolio

A supporto della propria posizione, FIAP richiama le tabelle del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Gli aggiornamenti di marzo 2026 per i veicoli oltre 26 tonnellate indicano un aumento del costo del gasolio del 30% rispetto ad agosto 2025.

Questo incremento è considerato reale e documentato, indipendentemente sia dal credito d’imposta sia dal taglio temporaneo delle accise.

Per FIAP, tale valore deve essere considerato integralmente nel calcolo della fuel surcharge nei contratti di trasporto.

HVO e carburanti alternativi: maggiore complessità nei calcoli

FIAP evidenzia anche la crescente complessità del mercato carburanti, dove coesistono gasolio tradizionale, HVO certificato e biocarburanti con differenti regimi fiscali.

Le tabelle ADM e le normative vigenti prevedono aliquote differenziate a seconda della tipologia di carburante.

Secondo la Federazione, il calcolo della fuel surcharge deve tenere conto di questa pluralità, applicando per ciascun carburante il corretto riferimento normativo, sempre al lordo di eventuali tagli temporanei delle accise.

Un approccio semplificato basato esclusivamente sul prezzo alla pompa rischia di generare distorsioni sistematiche a danno del vettore.

Aggiornare il “punto zero” dei contratti di trasporto

FIAP invita inoltre le imprese a valutare l’aggiornamento del cosiddetto “punto zero” contrattuale.

Molti contratti di trasporto merci sono basati su tariffe fissate 12–24 mesi fa, ormai non più allineate ai valori reali di mercato.

Aggiornare il prezzo base del servizio e inserire clausole fuel surcharge correttamente formulate consente di ridurre contenziosi e rendere più trasparente il meccanismo di adeguamento.

Questo approccio rende il sistema più stabile sia in fase di aumento sia in caso di riduzione del costo del carburante, evitando distorsioni nei rapporti tra vettore e committente.

Cosa verificare subito nei contratti

FIAP raccomanda alle imprese di autotrasporto di verificare tre elementi fondamentali:

  • presenza e chiarezza della clausola fuel surcharge
  • corretto riferimento al prezzo carburante (al lordo del taglio accise)
  • aggiornamento del prezzo base del servizio rispetto ai valori di mercato attuali

Secondo la Federazione, intervenire su questi aspetti è essenziale per tutelare la sostenibilità economica delle imprese e ridurre il rischio di contenziosi nel settore del trasporto merci.

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