Il trasporto combinato torna al centro dell’attenzione dopo i chiarimenti forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) in merito all’applicazione della normativa europea ai vettori britannici operanti in territorio UE.
Con una nota dell’8 aprile 2024, la Divisione 7 – Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto – ha risposto a un quesito della Polizia locale di Lucca riguardante operazioni di trasporto intermodale marittimo tra Regno Unito e Unione Europea.
Il caso: trasporto intermodale e operazioni nei porti UE
La questione nasce da un controllo su strada effettuato a Lucca, dove è stato intercettato un vettore britannico impegnato in operazioni ripetute di trasporto combinato tra il porto di Rotterdam e diverse destinazioni europee.
Il vettore effettuava attività di “navettamento” tra i porti del Nord Europa e aree industriali UE, movimentando semirimorchi provenienti dal Regno Unito o diretti verso di esso.
Cross-trade: definizione e inquadramento normativo
Secondo il MIT, il tratto stradale effettuato dal vettore britannico si svolge interamente in territorio UE e coinvolge un veicolo immatricolato nel Regno Unito.
Questa configurazione rientra nella definizione di cross-trade, ovvero il trasporto tra due Stati membri UE effettuato da un operatore di un Paese terzo.
Trasporto combinato: esclusione della tratta marittima
Un punto chiave riguarda la definizione di trasporto combinato. Il MIT chiarisce che la tratta marittima, effettuata dal solo semirimorchio sganciato, non può essere considerata parte integrante del trasporto stradale.
Secondo il Trade and Cooperation Agreement (TCA) tra UE e Regno Unito, il semirimorchio non costituisce un “veicolo”. Pertanto, il segmento marittimo non estende il trasporto stradale né consente di qualificare l’operazione come trasporto bilaterale “point to point”.
Limiti operativi per i vettori britannici
Le operazioni di trasporto combinato configurate come cross-trade sono soggette a precise limitazioni:
- Numero operazioni: massimo 2 operazioni di cross-trade dopo un trasporto “point to point” UK → UE
- Cabotaggio: se effettuato, riduce il cross-trade a una sola operazione
- Condizione necessaria: presenza di un trasporto “point to point” completo (trattore + semirimorchio)
- Divieto: senza operazione iniziale UK → UE, le attività in UE non sono consentite
Documentazione obbligatoria nel trasporto combinato
Per operare regolarmente, i vettori devono avere a bordo documentazione completa relativa al trasporto combinato:
- Licenza britannica valida secondo il TCA
- CMR del trasporto “point to point” con prova di scarico in UE
- Documenti delle operazioni successive (mittente, destinatario, merce, date, targhe)
Non è sufficiente una CMR globale relativa al solo tragitto del semirimorchio, poiché il TCA disciplina esclusivamente il trasporto stradale.
Sanzioni e normativa di riferimento
In caso di violazioni, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1072/2009, aggiornato dal Regolamento (UE) 2020/1055, oltre alle linee guida TRACE 2.
Per i vettori britannici non è previsto il periodo di “cooling-off” di 4 giorni, ma restano validi i limiti su cabotaggio e cross-trade.
Trasporto combinato e controlli: cosa cambia
I chiarimenti del MIT rafforzano il quadro normativo sul trasporto combinato, evidenziando come le operazioni dei vettori UK in UE debbano rispettare regole stringenti, soprattutto in materia di cross-trade e documentazione.
Fonte ASSOTIR












