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28 Apr 2025
Con la circolare prot. n. 300/STRAD/1/0000008116.U/2025 del 17 marzo 2025, il Ministero dell’Interno ha chiarito la distinzione tra fermo amministrativo del veicolo e sospensione della carta di circolazione, due misure spesso confuse dagli operatori dell’autotrasporto e dagli organi di controllo. La comunicazione ufficiale specifica che queste due misure non sono autonome, ma collegate tra loro: il fermo amministrativo scatta automaticamente a seguito della sospensione del documento. Un chiarimento importante per chi si occupa di normativa stradale e per chi gestisce flotte di veicoli commerciali.
Ritiro del documento e attivazione del fermo: cosa dice il Codice della Strada
Secondo quanto precisato, ogni volta che il Codice della Strada prevede la sospensione della carta di circolazione, il documento va ritirato e trasmesso all’Ufficio Motorizzazione Civile. Solo da quel momento può essere attivato il fermo amministrativo del veicolo, in base all’art. 214 CdS. Il veicolo non può circolare e deve essere affidato in custodia. L’obiettivo è impedire la circolazione abusiva e garantire un controllo più stringente sulla sicurezza stradale. La differenza tra fermo e sospensione è quindi solo apparente: nella pratica, si tratta di due fasi di un’unica procedura.
Sanzioni per circolazione abusiva: importi e responsabilità
In caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo, scattano due distinte sanzioni amministrative: una per il conducente (art. 217, comma 6 – da 2.046 a 8.186 euro) e una per il custode del mezzo (art. 214, comma 8 – da 1.984 a 7.937 euro). Se conducente e custode coincidono, è possibile anche la revoca della patente, su segnalazione al Prefetto. Questo rafforza l’importanza di rispettare la normativa ed evitare l’utilizzo di veicoli sospesi. Il Ministero ha sottolineato che senza il ritiro formale della carta, la sospensione non ha effetto legale e quindi non può essere applicato il fermo.
Ripetizione dell’infrazione: sanzioni aggravate e confisca del veicolo
La circolare approfondisce anche i casi di recidiva: se entro 5 anni si verifica una nuova circolazione abusiva, le sanzioni si aggravano. Per il conducente, oltre alla multa prevista dall’art. 217, scatta anche la confisca del veicolo. Per il custode, permane la responsabilità dell’art. 214. Si tratta di un illecito per cui non è ammesso il pagamento ridotto, e il secondo accertamento non richiede l’intervento dell’autorità giudiziaria. Un chiaro messaggio da parte del Ministero per contrastare comportamenti reiterati e pericolosi.
Fonte: CONFARTIGIANATO TRASPORTI