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03 Dic 2024
Con circolare n. 36498 del 29 novembre 2024 il Ministero dell’Interno ha fornito dei chiarimenti in merito alla revisione biennale del tachigrafo e alcuni aspetti sanzionatori. Il Ministero stesso ha spiegato che il Regolamento (UE) 165/2014 prevede che i tachigrafi siano sottoposti a verifica periodica con cadenza biennale presso le officine autorizzate e questi controlli hanno l’obiettivo di analizzare la corretta installazione, l’idoneità del tachigrafo e il corretto funzionamento.
Al termine dei controlli, l’officina rilascia un rapporto tecnico delle operazioni effettuate con i valori della taratura del tachigrafo e applica sul veicolo una targhetta riportante la data e gli estremi della calibrazione eseguita.
Il quadro normativo vigente non prevede una sanzione specifica per l’ipotesi di circolazione del veicolo con mancata revisione biennale del tachigrafo. Tuttavia, viene trovata applicazione della sanzione dell’art. 179, comma 2 del Codice della strada quando durante un controllo di polizia effettuato presso un’officina autorizzata emerga uno scostamento dei valori indicati nella revisione precedente superiore al 4%. In questo caso il tachigrafo viene classificato come “non funzionante”.
Fonte: ASSOTIR