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12 Lug 2024
Confartigianato Trasporti ha reso noto che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 maggio 2024 è stata pubblicata la Direttiva delegata 2024/846 della Commissione, che modifica la Direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei Regolamenti n. 561/2006 e n. 165/2014 e la Direttiva 2002/15/CE relativa alle infrazioni sui tempi di guida e di riposo.
Le nuove disposizioni normative introducono un sistema di classificazione del rischio, che sarà applicato alle imprese in base al numero e alla gravità delle infrazioni commesse sui tempi di guida, riposo e sull'uso del tachigrafo intelligente.
Nel 2020, il Regolamento UE 2020/1054 aveva già previsto disposizioni relative alle infrazioni che comportano rischi per la vita, lesioni gravi e distorsioni della concorrenza nel mercato del trasporto su strada.
La Direttiva appena pubblicata aggiorna le tabelle dell'allegato III della Direttiva 2006/22/CE. Le principali novità riguardano la classificazione dei criteri di rischio applicabili alle imprese di autotrasporto. Tutti i Paesi membri dell'Unione europea dovranno recepire questa Direttiva entro il 14 febbraio 2025.
Di seguito sono elencate alcune delle infrazioni considerate ad alto rischio sulla sicurezza stradale:
> Superamento del 50% o più del periodo di guida giornaliero di 9 ore
> Superamento del 50% o più del periodo di guida giornaliero di 10 ore
> Superamento del 25% o più del periodo di guida settimanale
> Superamento del 25% o più del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive
> Mancata installazione e mancato utilizzo di un tachigrafo omologato
> Guida con una carta del conducente falsificata (considerato come guida senza carta del conducente)
> Guida con una carta del conducente di cui il conducente non è il titolare (considerato come guida senza carta del conducente)
> Guida con una carta del conducente ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o documenti contraffatti (considerato come guida senza carta del conducente)
> Presenza nel veicolo e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati registrati dal tachigrafo
> Falsificazione, occultamento o distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione o registrati e scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente.
Le altre classificazioni possono essere consultate a questo link.
Fonte: CONFARTIGIANATO TRASPORTI