17 Ott 2023

CBAM, spiegazione modalità applicative a 360° con Sogedim

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COS'È CBAM?

 

Il Regolamento (UE) 2023/956 pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea lo scorso 16/05/2023 denominato CBAM (“Carbon Border Adjustment Mechanism”), istituisce e ufficializza un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.

 

L’introduzione di una nuova entrata fiscale basata sul così detto “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere” rappresenta un elemento essenziale del Green Deal europeo, in cui si colloca l’insieme di proposte “Fit for 55” che mirano a ridurre, entro il 2030, le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

 

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FINALITÀ CBAM (CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM)

 

Il meccanismo CBAM si fonderebbe sulla necessità di introdurre uno strumento utile a “contrastare” le forme di Carbon leakage.
L’obiettivo di CBAM è dare garanzia di un valore equo al carbonio, quindi evitare i rischi di Carbon leakage per quegli attori che scelgono di importare nei paesi UE prodotti realizzati in aree del pianeta nelle quali le normative relative alle emissioni sono meno rigorose rispetto a quelle adottate in Europa.
Il nuovo tributo ambientale è finalizzato a garantire che gli sforzi, da parte dell’UE, di riduzione delle emissioni di gas serra, non siano resi vani da un contestuale aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini per le merci prodotte nei Paesi extra UE che vengono importate nell’Unione europea.

 

CBAM – CHIARIMENTO MODALITÀ APPLICATIVE

 

CBAM comporta, in sostanza, l’applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti di alcune tipologie di industrie, paragonabile a quello sostenuto dai produttori unionali nell’ambito del vigente sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS).

 

CBAM – PRO E CONTRO

 

A favore c’è chi interpreta questa misura come una forma di protezione e di riarmonizzazione, senz’altro utile al controllo delle emissioni. C’è, tra i contrari, chi scorge invece la minaccia di un aumento dei costi per le aziende con business inseriti in contesto internazionale, con tutti i rischi correlati per la competitività su determinati prodotti o servizi.

 

FASI D’IMPLEMENTAZIONE DEL REGOLAMENTO CBAM

 

Il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio prevede due fasi d’implementazione:

> la fase “transitoria” si applicherà dal 1° ottobre 2023 fino al 31 dicembre 2025. In questo periodo saranno raccolte informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata soggetti al CBAM, e quindi il tributo sulle emissioni non sarà ancora applicato alle merci importate. Durante la prima fase transitoria che inizierà il prossimo 1°ottobre 2023, gli operatori individuati nell’articolo 2 del Regolamento di Esecuzione, Reg. (UE) 2023/1773 (l’importatore o il rappresentante indiretto), saranno tenuti a raccogliere i dati su base trimestrale e a trasmetterli alla Commissione: il primo rapporto, con dati riferiti al quarto trimestre 2023, dovrà essere inviato entro la fine del mese di gennaio 2024.

> La fase “definitiva”, salvo proroghe o modifiche, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026.

 

CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CBAM

 

I beni, identificati tramite codici doganali, a cui si applica il Regolamento sono specifici dei settori la cui produzione è caratterizzata da un’alta intensità di carbonio: siderurgico, alluminio, cemento, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno.
Questa misura si applicherà a un numero ristretto di merci spedite e scambiate. I beni dei settori elencati potranno circolare liberamente nel territorio doganale dell’Unione unicamente tramite l’immissione di un dichiarante CBAM autorizzato.

 

QUANDO ENTRERÀ IN VIGORE CBAM DAL 1° GENNAIO 2026, QUALI SARANNO LE AZIONI RICHIESTE?

 

I soggetti, una volta autorizzati, dovranno dichiarare ogni anno la quantità di merci soggette a CBAM importate nell’anno civile precedente e i dati delle emissioni di anidride carbonica incorporate.
Viene richiesto, agli importatori nella UE di acquistare certificati per colmare la differenza di prezzo nel produrre in un Paese EXTRAUE rispetto alla produzione INTRAUE, assicurando un uguale trattamento ai fini del contributo sulle emissioni tra produttori UE ed EXTRAUE.
Quindi, le aziende dovranno restituire un numero di certificati CBAM corrispondente a quanto dichiarato, il cui prezzo sarà calcolato in base al prezzo medio delle quote EU ETS espresso in €/tonnellata.

 

QUALI SONO I PAESI TERZI ALLE IMPORTAZIONI AI QUALI IL MECCANISMO CBAM NON SI APPLICA?

 

Norvegia, Svizzera, Islanda e Liechtenstein. Fino al 31/12/2026 gli obblighi degli importatori saranno limitati ad obblighi di comunicazione tramite il Registro Transitorio CBAM e saranno regolamentati, tramite la Commissione europea, con autorità preposte alla gestione delle suddette comunicazioni e certificati, ma anche dell’impianto sanzionatorio.

 

Importo sanzioni periodo transitorio. La commissione UE avrà il controllo sulle dichiarazioni CBAM per valutare il corretto adempimento dei dichiaranti agli obblighi.

 

L’applicazione di sanzioni è prevista nei casi in cui il Dichiarante non abbia eseguito correttamente gli obblighi, o qualora la dichiarazione risulti errata o incompleta.
Gli importi delle sanzioni saranno compresi tra i 10 e 50 euro per ogni tonnellata di emissioni non dichiarate.

 

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Di seguito l’elenco dei dichiaranti CBAM:

> gli importatori che presentano una dichiarazione di immissione in libera pratica in nome e per conto proprio;

> i soggetti che presentano una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante;

> i rappresentanti doganali indiretti in caso l’importatore sia un soggetto stabilito fuori dal territorio della UE;

> i rappresentanti doganali indiretti in caso esse abbiano accettato di adempiere agli obblighi di comunicazione e operino in rappresentanza indiretta per conto di soggetti stabiliti all’interno del territorio della UE.

 

A partire dal 1° gennaio 2025 sarà accettato solo il metodo di calcolo contemplato dalle UE.

 

QUANDO DOVRÀ ESSERE PRESENTATA LA PRIMA RELAZIONE?

 

La prima relazione a carico degli Importatori dovrà essere presentata entro la fine di gennaio 2024. In questo frangente gli importatori e i dichiaranti dovranno raccogliere i dati sulle emissioni incorporate nei beni dell’allegato I importati nel trimestre a partire dal 1° ottobre 2023.
Il cambiamento di CBAM predisposto dalla Commissione europea nella forma di un’imposta sui prodotti a più alta intensità di carbonio sarà positivo nella misura in cui questa trasformazione verrà supportata da adeguate soluzioni digitali specificatamente dedicate alle imprese importatrici di beni.
Infatti, per sostenere le imprese in questa fase di transizione, la Commissione sta sviluppando soluzioni IT per supportare le imprese importatrici di beni nella data collection e nella data analysis relative alle emissioni “importate” nei beni in arrivo intra UE.

 

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PRENOTA LA TUA RICHIESTA di indicazioni per:

> importatori di beni provenienti da imprese che operano fuori dai confini UE;

imprese che producono fuori dai confini UE.

 

Fonti: Central Shipping Agency Spa; Agenzie delle Dogane e dei Monopoli
Ulteriori approfondimenti: Esg360Fisco e tasseTaxation customsPoliticheeuropee.gov

Visto l’impatto significativo che avranno tali previsioni normative, il nostro Team suggerisce fin d’ora a clienti e aziende il costante aggiornamento tramite la consultazione del sito internet del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Si segnalano, infine, i due documenti tecnici da utilizzare durante il periodo transitorio (Guidance document on CBAM implementation for importers of goods into the EU, Guidance document on CBAM implementation for installation operators outside the EU).

 

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Fonte: SOGEDIM

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