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13 Dic 2022
Il Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale Polizia stradale – ha emanato la circolare del 22 novembre 2022 attraverso la quale ha dato indicazioni riguardo una recente sentenza della Corte di Cassazione, relativa alla violazione dell’obbligo di avere a bordo del veicolo che effettua un trasporto internazionale di merci in conto terzi in ambito UE, copia certificata conforme della licenza comunitaria di cui al Regolamento 1072/2009.
La sentenza della Corte di Cassazione argomenta l’applicazione della sanzione prevista dall’art.46 della Legge 298/74, relativa al trasporto abusivo, laddove il conducente non esibisca copia conforme di licenza comunitaria non perché l’impresa non sia abilitata ai trasporti internazionali, ma in quanto assente a bordo del veicolo.
In definitiva, la Cassazione sostiene che è legittimo applicare le sanzioni previste per il trasporto abusivo anche nel caso in cui sul veicolo manchi una copia della licenza comunitaria, a patto però che l’agente che contesta l’infrazione lo faccia riferendosi esplicitamente a tale eventualità.
Questa interpretazione deriva dal fatto che l’art. 46 non distingue l’ipotesi del mancato ottenimento di licenza comunitaria da quella della mancanza a bordo del veicolo, nonché dal fatto che la normativa comunitaria in materia richiede di dimostrare il titolo autorizzativo per poter effettuare il trasporto internazionale.
Infine, si ricorda che tale obbligo sussiste anche durante l’esecuzione in Italia di tratte stradali di un trasporto combinato internazionale in quanto la tratta nazionale fa parte di un trasporto internazionale e la mancanza a bordo veicolo della copia certificata conforme viene sanzionata.
Fonte: ASSOTIR