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19 Ott 2022

Buono patente autotrasporto: definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande

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Un incentivo per la formazione di nuovi conducenti per il settore dell’autotrasporto.

 

Sono stati definiti, attraverso il Decreto MIMS di concerto con il MEF, i termini e modalità di presentazione delle domande per il buono patente autotrasporto concesso grazie al Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto.

Il programma, gestito attraverso una piattaforma informatica denominata “Buono patenti”, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, vuole incentivare la formazione di nuovi conducenti per il settore dell’autotrasporto mediante l’erogazione di benefici volti a coprire, in parte, i costi necessari al conseguimento dei titoli e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci.

Il Fondo ha una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l’anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Una parte delle risorse stanziate sul Fondo per il 2022, pari a 1 milione di euro, è destinata alla progettazione e alla realizzazione di una piattaforma informatica che sarà utilizzata per l’erogazione del contributo.

Saranno beneficiari del programma i cittadini italiani ed europei che, nel periodo tra il 1° marzo 2022 e il 31 dicembre 2026, abbiano un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, e che intendano conseguire le patenti di guida per il trasporto di merci C, C1E, CE e la carta di qualificazione del conducente (CQC), ai quali verrà riconosciuto un Buono pari all’80% della spesa per la formazione necessaria al conseguimento dei titoli abilitatiti (patente e CQC) per importi non superiori a 2.500 euro.

Il Buono – che può essere richiesto per una sola volta - è emesso secondo l’ordine cronologico di inoltro delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini dell’ISEE. Per accedere al Buono, l’interessato deve registrarsi sulla piattaforma – con SPID, CIE o CNS – e compilare il modello con le necessarie dichiarazioni sostitutive.

Le autoscuole accreditate sono inserite in un apposito elenco consultabile dai beneficiari, attraverso la piattaforma informatica “Buono patenti” ed esse sono pertanto obbligate ad accettare i Buoni secondo le modalità stabilite nel decreto. Il Buono deve essere attivato entro 60 giorni dall’emissione – da parte delle autoscuole - dopodiché è automaticamente annullato ed in questo caso il beneficiario deve fare nuovamente domanda secondo le procedure note, nei limiti delle disponibilità delle risorse residue.

Il beneficiario del Buono deve conseguire la patente e, eventualmente, anche la carta di qualificazione del conducente, per le quali è stato utilizzato il Buono medesimo, entro 18 mesi dalla relativa attivazione.

Le autoscuole provvederanno al caricamento, sull’applicazione web delle informazioni relative ai titoli e alle abilitazioni eventualmente conseguite da ciascun beneficiario e all’emissione di fattura elettronica di importo pari a quello del Buono attivato. Entro 30 giorni dall’accettazione della fattura, alle autoscuole verrà liquidato l’importo del Buono attivato.

 

Fonte: ANITA

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