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28 Ott 2021
I negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulle norme rivedute relative all'utilizzo di veicoli noleggiati per il trasporto di merci.
La revisione chiarisce le norme vigenti, armonizza il quadro giuridico e allenta le restrizioni all'utilizzo di tali veicoli. La maggiore flessibilità nel noleggio di veicoli renderà più efficienti le operazioni di trasporto e contribuirà al buon funzionamento del mercato unico. Inoltre, i veicoli noleggiati tendono a essere più nuovi, più sicuri e più rispettosi dell'ambiente.
Grazie a una maggiore libertà nel noleggiare veicoli, le imprese di trasporto di merci disporranno di maggiore flessibilità nei momenti di picco della domanda o quando serve un veicolo sostitutivo. Al tempo stesso, tale libertà garantisce condizioni di parità e offre più opportunità alle imprese che noleggiano veicoli per uso professionale. Visto che i veicoli noleggiati spesso inquinano meno, le nuove norme sostengono anche il nostro obiettivo comune di conseguire un'economia verde.
Cosa cambierà?
Attualmente, secondo la direttiva vigente, le imprese di trasporto di merci hanno accesso a veicoli noleggiati solo quando questi ultimi sono registrati nello Stato membro in cui ha sede l'impresa.
In base all'accordo, gli Stati membri non saranno autorizzati a limitare l'utilizzo nel rispettivo territorio di un veicolo noleggiato da un'impresa di trasporto di merci stabilita in un altro Stato membro, purché siano rispettate le pertinenti norme vigenti nello Stato membro di stabilimento.
Poiché il livello di tassazione del trasporto su strada varia notevolmente all'interno dell'UE, gli Stati membri potranno ancora limitare, entro una certa misura, l'utilizzo di veicoli noleggiati in un altro Stato membro dalle loro imprese. Queste limitazioni riguardano soprattutto la proporzione di veicoli noleggiati immatricolati in un altro Stato membro nella flotta di un'impresa di trasposto di merci, così come la durata del contratto di noleggio per un veicolo noleggiato dall'estero. Il periodo minimo di noleggio garantito per un singolo veicolo immatricolato in un altro Stato membro è fissato a due mesi. Ove previsto dalle norme di immatricolazione nazionali del veicolo, sarà possibile ricorrere a un meccanismo di protezione di massimo 30 giorni.
Per migliorare l'attuazione, le autorità competenti dovranno registrare nei rispettivi registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada i numeri di immatricolazione dei veicoli noleggiati da un altro Stato membro.
Quando entreranno in vigore le nuove norme?
I paesi dell'UE dovranno integrare le nuove disposizioni nelle rispettive legislazioni entro 14 mesi dall'entrata in vigore della direttiva.
Ciò è un linea con il calendario per mettere in atto le misure di controllo supplementari previste dal primo pacchetto sulla mobilità.
Procedura e prossime tappe
La proposta relativa ai veicoli noleggiati fa parte del primo pacchetto sulla mobilità, presentato dalla Commissione nel maggio 2017 per rendere i trasporti più puliti, più competitivi e socialmente più equi. Il Consiglio ha concordato la sua posizione negoziale nel giugno 2021.
L'accordo provvisorio raggiunto oggi è soggetto all'approvazione del Consiglio. Dovrà ora essere presentato al Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) del Consiglio per approvazione.
Fonte: CONSIGLIO EUROPEO