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03 Set 2021

Estensione ambito di applicazione della licenza comunitaria:chiarimenti dal MIMS

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Licenza necessaria anche per veicoli di massa superiore a 2,5 tonnellate ed inferiore alle 3,5 tonnellate.

 

La Divisione 4 della Direzione Generale per l’autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l’intermodalità del MIMS con circolare n.19023 del 9 agosto 2021 ha aggiornato alcune indicazioni contenute nella precedente circolare n.6 del 6 giugno 2017 in materia di rilascio delle licenze comunitarie.

 

Tutto ciò in considerazione del fatto che, a decorrere dal prossimo 21 maggio 2022, tutte le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che vogliano eseguire servizi internazionali su strada, anche se operano con veicoli la cui massa sia superiore a 2,5 tonnellate ed inferiore alle 3,5 tonnellate, dovranno in ogni caso richiedere il rilascio della licenza comunitaria stessa.

 

Tale abbassamento di soglia rappresenta una delle novità contenute nel pacchetto mobilità e più nello specifico nel Regolamento UE 1055/2020 che modifica, per l’appunto, in parte quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento CE 1072/2009.

 

Nella circolare il MIMS ricorda agli utenti che, a parziale modifica di quanto previsto dalla precedente circolare 6/2017, la domanda di rilascio della licenza comunitaria dovrà avvenire:

  • preferibilmentetramite posta elettronica certificata, con o senza l'apposizione della firma digitale, all'indirizzo dg.ts-div4@pec.mit.gov.it;
  • tramite servizio postale al seguente indirizzo: Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalità - Divisione 4, via Giuseppe Caraci 36, 00157, Roma;
  • allo sportello della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalità - Divisione 4, all'indirizzo sopra indicato, nei giorni di apertura (lunedì e giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00), comunque nel rispetto di quanto disposto dalla legge 8.8.1991, n. 264, e successive modificazioni (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);
  • in busta chiusa presso l'ufficio di corrispondenza sito all'interno del complesso di via G. Caraci, 36, 00157 Roma, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

 

Il Ministero, nella nota in oggetto, raccomanda al fine di consentire una efficace organizzazione delle proprie attività di rilascio della licenza comunitaria a favore delle imprese che rientrano nell’estensione dell’ambito di attività del Regolamento 1072/2009, di presentare la domanda con congruo anticipo rispetto alla data del 21 maggio prossimo ma comunque non prima del 1° gennaio 2022.

 

Inoltre, nella circolare in esame, il Ministero fornisce i seguenti chiarimenti:

  1. In virtù dell’estensione del campo di attività del Regolamento 1072/2009 e a parziale modifica di quanto previsto ai punti 1.2 e 2.1 della circolare 6/2017 si evidenzia che il rilascio della licenza comunitaria e, successivamente, delle relative copie certificate conformi, presuppone che l'impresa abbia in disponibilità almeno un veicolo adibito al trasporto di merci per conto di terzi, avente massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, superiore a 2,5 t;
  2. Per poter ottenere la licenza comunitaria l’impresa di autotrasporto deve essere iscritta con lo status di “attiva” al REN (conseguentemente anche con lo status di “definitiva” all’Albo) ed il proprio gestore dei trasporti deve essere in possesso di un attestato di idoneità professionalevalido per il trasporto internazionale di merci e quindi idoneo a poter consentire di chiedere ed ottenere il rilascio della licenza comunitaria, se tutti i requisiti concernenti l'accesso alla professione sono soddisfatti;
  3. Le condizioni sopradescritte trovano applicazione anche per le imprese che hanno nella loro disponibilità solo veicoli adibiti al trasporto di merci per conto di terzi, aventi massa a pieno carico, compresa quella dei rimorchi, superiore alle 2,5 ton e non superiore alle 3,5 ton e che fino alla data del 21 maggio 2021 e non oltre possono continuare a svolgere trasporti internazionali comunitari in regime di esenzione dalla licenza comunitaria.

 

Infine, il MIMS sottolinea che anche le imprese che attualmente operano in campo internazionale con veicoli, inclusi i rimorchi, di massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 t., che già soddisfano quindi il corrispondente requisito di idoneità professionale, ove abbiano in disponibilità anche veicoli "leggeri" rientranti nella fascia con masse sopra 2,5 t. e 3,5 t., se interessate e ne abbiano necessità dovranno richiedere le relative copie conformi agli Uffici Motorizzazione competenti per territorio.

 
Fonte: ASSOTIR
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