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16 Lug 2021

CQC: chiarimenti del Ministero dell’Interno sull’applicazione ai trasporti in conto proprio

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Il Ministero dell’Interno ha voluto chiarire l’applicabilità della normativa ai trasporti in conto proprio.

 

Con circolare del 13 luglio u.s, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale ha approfondito alcune problematiche inerenti alle modifiche della disciplina della CQC, introdotte con il Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50, di recepimento della direttiva UE 2018/645 (vedi nota FIAP 355/2020 del 7 Settembre 2020).

 

Questo provvedimento, come noto, ha modificato gli artt. 14, 15 e 16 del d.lgs 286/2005, prevedendo (all’art. 14) l’obbligo di possedere la CQC per l’attività di guida – anche non professionale – su strada aperta all’uso pubblico (fatte salve le deroghe specifiche previste all’art. 16) sui veicoli per la cui conduzione è richiesta la patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE.

 

Attraverso il nuovo intervento, il Ministero dell’Interno ha voluto chiarire l’applicabilità della normativa ai trasporti in conto proprio, soffermandosi su alcune delle deroghe all’obbligo della CQC previste dall’art. 16, e in particolare quelle relative:

 

1. ai trasporti di passeggeri o merci a fini non commerciali (comma 1, let. g);

2. al trasporto di materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale del conducente (comma 1, let. h);

3. al trasporto occasionale non incidente sulla sicurezza della circolazione stradale (comma 2, lett. c).

 

Sulla deroga n.1, la finalità “non commerciale” richiede la mancanza di remunerazione del trasporto. Questa circostanza, tuttavia, non determina l’applicazione “tout court” della deroga al trasporto conto proprio, giacché quest’ultimo è in ogni caso un trasporto commerciale volto a soddisfare delle finalità dell’impresa. A questo proposito, soccorre la definizione di trasporto non commerciale contenuta nel Regolamento 561/2006, art.4, par.1, lett. r, che considera tale “qualsiasi trasporto su strada che non rientra nel trasporto conto terzi o per conto proprio”. Anche lo spostamento del veicolo funzionale all’attività dell’impresa (vedi ad es la circolazione del mezzo speciale per l’impiego delle attrezzature di cui è munito, per finalità commerciali), non rientra nelle deroghe alla CQC. Diversamente, la CQC non occorre per la guida di veicoli appartenenti o nella disponibilità di soggetti che non svolgono neanche residualmente attività commerciale (quindi, senza scopo di lucro) e che non preveda, comunque, la remunerazione diretta o indiretta dell’attività di trasporto effettuato.

 

Sulla deroga n.2, trova applicazione nel conto proprio solo se ricorrono entrambe queste condizioni:

>> la guida del mezzo non deve costituire l’attività principale del conducente, cosa che si verifica (ai sensi della direttiva U.E 2018/645, considerando n. 6) quando la guida occupi meno del 30% dell’orario di lavoro del conducente;

>> il materiale deve essere impiegato dal conducente nell’esercizio della sua attività (es. trasporto in conto proprio di materiale eseguito da un conducente che poi lo deve utilizzare nella sua attività edilizia). Pertanto, non beneficia della deroga il conducente che trasporta in conto proprio del materiale prodotto dalla sua impresa, al fine di consegnarlo ad un cliente. Nel trasporto di attrezzature eseguito con veicoli immatricolati ad uso speciale, la deroga scatta quando il conducente utilizzi egli stesso le speciali attrezzature di cui il mezzo è dotato o i materiali o cose da impiegare per il ciclo operativo o per l’uso delle attrezzature di cui il predetto veicolo è dotato. Se, invece, il conducente si limita a guidare il mezzo speciale senza poi utilizzare queste attrezzature o il materiale funzionale all’uso delle medesime, è richiesta la CQC.

 

Sulla deroga n. 3, richiede la contemporanea presenza di tre condizioni:

>> il conducente non deve avere la qualifica di conducente professionale;

>> il trasporto non deve costituire la fonte principale di reddito del conducente;

>> il trasporto non deve incidere sulla sicurezza stradale.

 

Altro tema affrontato dalla circolare riguarda la documentazione da esibire per comprovare che la guida non costituisce l’attività principale del conducente. Il Ministero sottolinea che qualsiasi documento può ritenersi valido, in assenza di una norma ad hoc sulla documentazione da esibire.

 

Gli operatori di Polizia comunque possono avvalersi dell’esame della memoria del tachigrafo – se il mezzo ne è dotato – per verificare se l’attività di guida del conducente ha superato il 30% dell’orario di lavoro nell’arco del mese che si sta controllando.

 

Il mese da prendere in esame è quello solare (dal primo all’ultimo giorno del mese stesso), per cui il controllo va fatto all’inizio o alla fine di un mese, in modo da poter verificare quanti più giorni possibili del mese in corso o di quello appena trascorso.

 

In ogni caso – conclude il Ministero – la Polizia Stradale può sempre richiedere all’impresa controllata, i dati dell’attività di guida svolta dal dipendente, ricorrendo all’art. 180, comma 8 cds.

 

Fonte: FIAP

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