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07 Lug 2021
La divisione 5 Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, con la circolare del 5 luglio scorso, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla scadenza del modello DTT 307 (306) comunemente detto “barrato rosa”, più nello specifico quando lo stesso modello presenta una data di scadenza nominale anteriore a quella del controllo.
Il Ministero, sentito anche il Servizio Polizia Stradale della Direzione Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, ha ribadito che limitatamente alla circolazione nazionale la scadenza del barrato rosa, recante una data di scadenza nominale ricompresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021, è prorogata fino al novantesimo giorno successivo a tale ultima data, quindi fino al 29 ottobre 2021, così come previsto dell’articolo 103, co. 2, del DL n. 18 del 2020, come convertito con modificazioni dalla L. 27 del 2020, e succ. mod. ed int.(decreto cura italia) ai sensi del quale:
“2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza... (omissis)….”.
Per quanto attiene, invece, la circolazione internazionale restano confermate tutte le disposizioni vigenti dell’accordo ADR, ai sensi del capitolo 9.1.3.4 che sancisce che
“il certificato di approvazione scade al più tardi un anno dopo la data della visita tecnica del veicolo che precede il rilascio del certificato. Il periodo di validità, tuttavia, sarà correlato alla data dell’ultima scadenza nominale, se la visita tecnica è effettuata nel mese che precede o che segue questa data. Il veicolo non deve essere utilizzato per il trasporto di merci pericolose dopo la data di scadenza nominale fino a quando il veicolo non abbia un certificato di approvazione valido”.
Fonte: ASSOTIR