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31 Mar 2021
Si informa che l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha pubblicato sul proprio sito web il software e le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2021, dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.
Per quanto riguarda i consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell’anno in corso, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95 può essere presentata dal 1° aprile al 30 aprile 2021.
Con la nota n. 94008/RU del 30 marzo 2021 del Direttore centrale, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli precisa che l’importo riconosciuto per il quarto trimestre corrisponde a 214,18 euro per mille litri.
Possono presentare domanda di rimborso le imprese per i consumi dei veicoli aventi peso complessivo pari o superiore a 7,5 tonnellate equipaggiati con motore Euro 5 o superiori.
Le imprese che hanno diritto al rimborso possono fruire dell’agevolazione usando il modello F24 con il codice tributo 6740.
Per la domanda sono considerati solo gli acquisti provati attraverso fattura.
Le dichiarazioni devono essere inviate all’Agenzia delle Dogane esclusivamente per via telematica, usando il software che si scarica nel sito della stessa Agenzia.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal numero 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai di veicoli di categoria euro 4 o inferiore.
Si ricorda che non sono ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati da:
– veicoli di categoria euro 4 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo III;
– veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui al punto 1 del paragrafo III.
La nota ricorda anche che il credito maturato nel IV° trimestre 2020 deve essere usato in compensazione entro il 31 dicembre 2022, mentre la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2023.
Si allega la nota direttoriale n. 94008/RU dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli
Di seguito il link al sito dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dove trovare il modello di dichiarazione ed il software per la presentazione della domanda:
https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2021
Confartigianato Trasporti ricorda inoltre che, come comunicato nella news del 7 gennaio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’art. 8 “Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale” del D.L. n. 124/2019, cosiddetto Decreto fiscale, introduce un limite quantitativo fissato in ogni litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.
Si invita pertanto a prestare la massima cura nell’inserimento delle informazioni, in particolare nella compilazione della colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1.
Fonte: CONFARTIGIANATO TRASPORTI