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26 Mar 2021
Deve essere elevata un’unica infrazione ed applicata un’unica sanzione all’autotrasportatore che, durante un controllo, non esibisce i fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi alla giornata della verifica e ai 28 giorni precedenti.
Questa la conclusione presente nella sentenza resa dalla Corte di giustizia europea il 24 marzo 2021 nelle cause riunite C-870/19 e C-871/19.
Autotrasporto. Violazione in materia di cronotachigrafi
Nei fatti, durante dei controlli stradali effettuati in Italia, tra luglio ed agosto 2013, è stata constatata la violazione di esibizione, da parte di autotrasportatori, dei fogli di registrazione del cronotachigrafo installato a bordo del loro veicolo, relativi alla giornata in corso e a numerosi dei 28 giorni precedenti.
Ai conducenti sono state inflitte varie sanzioni amministrative per una serie di infrazioni alla legge n. 727/1978.
Arrivati i ricorsi di fronte ai giudici di cassazione, è stato chiesto alla Corte di giustizia di esprimersi sul fatto se il diritto della UE debba essere interpretato nel senso che si debbano elevare un numero di sanzioni corrispondente a quello dei fogli di registrazione mancanti oppure infliggere una sanzione unica, a fronte di un’infrazione unica.
Fonte: EDOTTO