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07 Feb 2020

Crollo ponte Morandi di Genova: ecco le istruzioni INPS per le agevolazioni alle imprese

RISTORO_IMPRESE_CROLLO_MORANDI

 

In allegato la circolare.

 

Dopo il crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018, il Governo ha istituito a Genova una Zona Franca Urbana (ZFU), per rilanciare il sistema produttivo locale e sostenere le attività presenti nell’area, attraverso una serie di sgravi fiscali.

 

In particolare, alle imprese localizzate nella ZFU viene riconosciuta l’esenzione dai contributi previdenziali e assistenziali con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Questo esonero spetta, alle stesse condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della ZFU. L’esonero, inoltre, spetta alle imprese che hanno avviato la propria attività all'interno di questa zona entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività.

 

L’Agenzia delle Entrate, a inizio agosto, ha reso noto il codice tributo “Z161” che le imprese interessate dovranno inserire nel modello F24 per usufruire delle agevolazioni.

 

La circolare INPS 4 febbraio 2020, n. 14 fornisce le istruzioni operative e l’ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali e contributive, riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2018 e 2019, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime in materia di aiuti di Stato.

 

Nella circolare, inoltre, in riferimento ai soggetti che svolgono attività agricole, si evidenzia che la quota di contribuzione INAIL, esclusa dall’esonero, deve essere versata con le consuete modalità.

 

 

Fonte: INPS



pdf Circolare umero 14 del 04-02-2020

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