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08 Gen 2020
Di seguito si riportano le principali misure, presenti nella Legge di Bilancio e nel Decreto Fiscale 2020, che interessano l’autotrasporto:
Come da impegno preso con le Associazioni da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Paola De Micheli, nell’incontro dello scorso 11 novembre, si potranno recuperare le accise sul carburante per autotrazione per gli Euro III fino al 1°ottobre 2020; per gli Euro IV, invece, fino al 1°gennaio 2021; La conversione in legge del Decreto Fiscale, inoltre, non ha modificato le disposizioni in materia di carburanti riguardanti:
- Il contrasto alle frodi in materia di accisa che estende l’obbligo di dotarsi della licenza fiscale e della tenuta dei registri di carico e scarico, anche agli esercenti di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi di capacità globale superiore ai 5 metri cubi (anziché 10). L’estensione diventerà operativa a partire dal quarto mese successivo alla pubblicazione della determina dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà indicare delle modalità semplificate di tenuta dei suddetti registri;
- La prevenzione delle frodi in materia di carburanti, che a proposito dell’esclusione dell’utilizzo della lettera di intento per le cessioni e importazioni definitive, conferma la sola eccezione per gli acquisti di gasolio commerciale effettuati da imprese di trasporto merci e passeggeri, presso depositi commerciali e da soggetti che non rivestano la qualifica di depositario autorizzato, di destinatario registrato, o da soggetti diversi dai cd traders (coloro che, per lo stoccaggio, si avvalgono di depositi di terzi);
- Le disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale per cui, a partire dal 1° Gennaio 2020, saranno ammessi a rimborso delle accise solo quei consumi di gasolio che rispettino il rapporto minimo Km percorsi/litri consumati di 1/1. Qualora vengano registrate percorrenze al di sotto di questa soglia, l’agevolazione sarà riconosciuto soltanto entro il predetto limite
- L’introduzione del das (documento accompagnatorio telematico), che ne prescrive l’avvio entro il 30 giugno 2020, ai fini della circolazione della benzina e del gasolio usato come carburante con accisa assolta.
Per il 2020 ed il 2021, così come previsto dal Decreto Fiscale, sono stati stanziati 12,9 milioni di euro per il rinnovo del parco veicolare;
Il Decreto fiscale, inoltre, interviene anche sul pagamento cumulativo del bollo, già previsto per i veicoli concessi in locazione finanziaria, estendendolo ai veicoli forniti in locazione a lungo termine (almeno 12 mesi) senza conducente. Il bollo quindi dovrà essere pagato dall’utilizzatore effettivo. Sempre riguardo il bollo, ma solo per le auto, segnaliamo che dal 1°gennaio 2020 è stato introdotto l’obbligo di pagamento con il sistema dei pagamenti pagoPA;
L’art. 4 del Decreto Fiscale, riguardante la norma che ha introdotto dei meccanismi per contrastare le irregolarità negli appalti e nei subappalti, prevedendo una serie di oneri nei confronti del committente, dell’impresa appaltatrice/affidataria dei lavori e dell’impresa subappaltatrice è stata radicalmente rivista, con il risultato che la disposizione è stata radicalmente rivista tanto da escludere il contratto di trasporto dal suo perimetro di applicazione mentre, a certe condizioni, potrebbe rientrarci quello della logistica. Più in particolare, il “nuovo” articolo 4 stabilisce che dal 1°gennaio 2020 le società, i consorzi o le cooperative che abbiano sottoscritto contratti di appalto appalto, subappalto, affidamento o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma, sono tenuti a comunicare al proprio committente l’elenco nominativo dei dipendenti che hanno effettuato tali servizi indicando le ore lavorate e l’entità delle ritenute IRPEF cui essi dovranno essere soggetti. Sarà poi il committente provvedere al versamento delle ritenute operando in compensazione con quanto dovuto alla società di logistica-appaltatrice.
Il super ammortamento e l’iper ammortamento cambiano veste e si trasformano in credito d’imposta, sia per i beni materiali che immateriali, connesso ai progetti di industria 4.0 e seguono tale disciplina:
INVESTIMENTO BENI MATERIALI:
Fino a 2.5 milioni di euro:
> 40% Aliquota credito d'imposta
> 8% Beneficio fiscale annuale su 5 anni
Parte eccedente 2,5 milioni e fino a 10 milioni
> 20% Aliquota credito d'imposta
> da 8% a 5% Beneficio fiscale annuale su 5 anni
INVESTIMENTO BENI IMMATERIALI:
Fino a 700mila euro:
> 15% Aliquota credito d'imposta
> 5% Beneficio fiscale annuale su 5 anni
Viene prevista una riserva del 30 per cento di queste risorse dedicata alla Sabatini-ter, che prevede un contributo in conto interessi maggiorato del 30% rispetto alla Nuova Sabatini, per l’acquisto di beni strumentali aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie (art.1, commi 55-56, D.L. 232/2016).
Al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi, per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la maggiorazione del contributo in conto interessi della Sabatini-ter è elevata dal 30% al 100% nel limite di 12 milioni di euro per l’anno 2020, di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 4 milioni di euro per l’anno 2025.
Il 25 per cento delle nuove risorse stanziate sulla Nuova Sabatini, è destinata in favore delle micro, piccole e medie imprese per acquisti (anche tramite leasing) di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
Su questi investimenti eco-sostenibili è concessa a titolo gratuito la garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, nel rispetto delle regole di cumulo e delle intensità massime previste dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Si prevede lo stanziamento aggiuntivo di 20 milioni di euro per l’anno 2021 per la misura marebonus (incentivo a trasporto combinato delle merci mare-strada), originariamente prevista dalla legge di stabilità 2016. La medesima legge aveva introdotto il ferrobonus (incentivo per trasporto merci ferro-strada) che, con la norma in commento, viene ulteriormente finanziato con 14 milioni di euro per l’anno 2020 e 25 milioni di euro per l’anno 2021. Fermo rimanendo che sul marebonus occorrerà attendere gli esiti della trattativa riguardante il caro traghetti in corso al Ministero tra le Associazioni degli Autotrasportatori e quelle degli armatori.
Fonte: ASSOTIR