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17 Ott 2019
Con circolare n. 10 del 16 ottobre 2019, il Comitato Nazionale Albo gestori ambientali ha chiarito che la dispensa dalle verifiche per i legali rappresentanti che per venti anni hanno ricoperto l’incarico di responsabili tecnici (ai sensi dell’art. 13, del DM 120/2014 e della delibera 6 del 2017 – vedere circolare prot. 139 del 13 Giugno 2017) vale solo per il settore di attività oggetto dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali (ad esempio per i trasporti).
Fonte: FIAP