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02 Apr 2019

Produzione e vendita di vino ad altro Paese UE: chiarimenti dalle Dogane

TRASPORTO_VINO

 

L’Agenzia delle Dogane ha aggiornato le FAQ in tema di accise.

 

I piccoli produttori di vino sono esentati dall'obbligo della licenza di deposito fiscale e da quelli connessi alla circolazione e al controllo, propri del regime generale delle accise, fino a quando in Italia il vino viene assoggettato ad un'aliquota d'accisa pari a "0". Lo ha chiarito l’Agenzia delle Dogane con la pubblicazione di nuove FAQ in tema di accise. Invece, nei trasferimenti ad operatori con sede in altro Paese UE, i piccoli produttori di vino hanno l'obbligo di spedire il prodotto in regime sospensivo a soggetti preventivamente autorizzati dall'Amministrazione finanziaria dello Stato di appartenenza ad operare come depositario autorizzato ed identificati con codice accisa.


L’Agenzia delle Dogane ha aggiornato le FAQ in tema di accise, divise per sezioni e riguardanti aliquote, energia elettrica, rimborsi, alcolici, gas naturale, oli lubrificanti, trasporto merci e persone, taxi, autoambulanze.


Aliquote e rimborsi


L’Agenzia ha chiarito in quale modo sia possibile conoscere la misura delle aliquotedi accisa vigenti in Italia e negli altri Stati membri dell'Unione Europea, specificando che per quelle vigenti al 1° gennaio 2019 possono essere consultate le apposite tabelle, disponibili sul sito web.
Quanto invece ai rimborsi, in tema di modalità per richiedere il rimborso di un'accisa versata in misura superiore a quella dovuta, è stato chiarito che è possibile chiedere il rimborso dell'accisa pagata, ma non dovuta, presentando, entro due anni dalla data del pagamento, ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato, una specifica istanza diretta all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente.
Nel caso, invece, di versamento tardivo dei tributi, ai fini della regolarizzazione della violazione, è necessario contattare l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente, anche per verificare se sussistano i presupposti del ravvedimento operoso.


Alcolici

Con riferimento al trasporto di prodotti alcolici al seguito del viaggiatore proveniente da altro Paese dell'U.E. è stato chiarito che per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per uso proprio e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui detti beni sono stati acquistati.
Nel caso invece di avviamento di un'attività di vendita al pubblico di generi vari, tra i quali prodotti alcolici, la disciplina delle accise prescrive che sono soggetti all'obbligo di denuncia di esercizio e conseguente acquisizione della licenza fiscale gli esercizi di vendita di prodotti alcolici già assoggettati ad accisa ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini.
L’Agenzia delle Dogane ha chiarito gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise nel caso di attività di produzione di vino per la vendita ad aziende commerciali di altro Paese dell'U.E. da parte di "piccolo produttore di vino"e nel caso di soggetto diverso dal piccolo produttore di vino.
Nella prima ipotesi, è stato chiarito come fino a quando in Italia il vino viene assoggettato ad un'aliquota d'accisa pari a "0", i cosiddetti "piccoli produttori di vino", ossia le aziende agricole con produzione annuale inferiore a 1.000 ettolitri, determinata con riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio, sono esentati dall'obbligo della licenza di deposito fiscale e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo, propri del regime generale delle accise.Nei trasferimenti ad operatori con sede in altro Paese UE, i piccoli produttori di vino hanno l'obbligo di spedire il prodotto in regime sospensivo a soggetti preventivamente autorizzati dall'Amministrazione finanziaria dello Stato di appartenenza ad operare come "depositario autorizzato", oppure di "destinatario registrato" anche occasionale, ed identificati con codice accisa.
Per la spedizione in regime sospensivo è obbligatoria la prestazione di idonea garanzia a copertura sia dei rischi connessi alla circolazione che del pagamento dell'accisa nel Paese di destinazione.
Nel secondo caso, invece, la spedizione di vino diretto ad un altro Paese UE deve avvenire in regime sospensivo, tra soggetti operatori economici (speditore/destinatario) preventivamente autorizzati dalle Amministrazioni fiscali del Paese di appartenenza.Gli esercenti l'attività di produzione e deposito di vino che intendono movimentare tale prodotto in ambito intracomunitario, quindi, devono operare in regime di deposito fiscale acquisendo la necessaria licenza di esercizio, sono identificati con il codice di accisa e devono versare il relativo diritto annuale. Per spedire i prodotti, l'esercente il deposito fiscale (depositario autorizzato), dovrà presentare, attraverso il sistema informatizzato, il documento di accompagnamento denominato e-AD (Documento Amministrativo elettronico).Il destinatario del vino dovrà avere la qualifica di "depositario autorizzato" o di "destinatario registrato", anche "occasionale" e, all'atto della presa in consegna della merce, provvederà a chiudere il flusso informatico del documento e-AD predisposto dallo speditore ed effettuerà il pagamento dell'accisa nella misura e con le modalità vigenti nel proprio Paese.Per la spedizione in regime sospensivo è obbligatoria la prestazione di idonea garanzia a copertura sia dei rischi connessi alla circolazione che del pagamento dell'accisa nel Paese di destinazione.


Energia elettrica

L’Agenzia delle Dogane a chiarito gli adempimenti per l'installazione di officina di produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico di potenza inferiore e superiore a 20kW.
Nel primo caso è stato evidenziato come il Testo Unico delle accise dispone che l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza non superiore a 20 kW, non è sottoposta al regime delle accise e, pertanto, gli esercenti tali impianti non sono tenuti agli obblighi ed agli adempimenti altrimenti previsti dal Testo Unico, sia che utilizzino l'energia elettrica prodotta per uso proprio, sia che la cedano alla rete. In caso di cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta è però opportuno che all'impianto sia assegnato da parte dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, senza oneri a carico del titolare dell'impianto, un codice ditta allo scopo di consentire a chi assume in carico l'energia elettrica di poter indicare l'identificativo del cedente nella propria dichiarazione annuale.
Nella seconda ipotesi, è stato chiarito come gli adempimenti fiscali che l'esercente di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è tenuto ad osservare si differenziano a seconda che l'energia elettrica prodotta venga auto-consumata, oppure interamente ceduta alla rete.In caso di energia elettrica prodotta e consumata per uso proprio, il Testo Unico delle accise dispone che il soggetto esercente l'officina di produzione deve farne preventiva denuncia all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio il quale, effettuati i dovuti controlli, rilascia la licenza di esercizio soggetta al pagamento del diritto.Nel caso di assenza di consumi per uso proprio, per cui tutta l'energia elettrica prodotta è ceduta alla rete, mentre i consumi dei servizi ausiliari sono alimentati da distinta fornitura, il soggetto esercente l'officina di produzione deve darne comunicazione al medesimo Ufficio territoriale contestualmente all'avvio dell'attività di produzione.In entrambi i casi sopra esposti, dovrà essere inviata la dichiarazione annuale.


Trasporto merci e persone

Con riferimento all’aliquota di accisa sul gasolio commerciale utilizzato nell'attività di trasporto merci è stato chiarito che per poter fruire del trattamento fiscale previsto dal Testo Unico delle accise, per il gasolio acquistato sul territorio nazionale (quindi fatturato in Italia) e usato come carburante dalle imprese "esercenti l'attività di autotrasporto merci" mediante l'impiego di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e di categoria euro 3 o superiore, è necessario essere:
-imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
-imprese munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
-impresa stabilita in altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione Europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
Inoltre dovrà essere presentata, per ciascun trimestre solare, una dichiarazione dalla quale risultino i consumi del carburante acquistato ed impiegato per l'attività di autotrasporto durante il periodo di riferimento, nonché i mezzi utilizzati per lo svolgimento di tale attività. La dichiarazione dovrà essere presentata al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il mese successivo a quello di scadenza del trimestre al quale la dichiarazione si riferisce.
Quanto invece ai requisiti richiesti ad un autotrasportatore di altro Paese U.E. per ottenere l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale utilizzato per l'attività di trasporto merci, è stato chiarito come le imprese esercenti l'attività di autotrasporto, stabilite in altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso della licenza comunitaria per i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi, ovvero in conto proprio, possono ottenere l'applicazione del trattamento fiscale previsto dal TU delle accise, sul gasolio acquistato sul territorio nazionale (quindi fatturato in Italia), utilizzato in veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e di categoria euro 3 o superiore.Gli esercenti comunitari, che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, possono ottenere il beneficio in questione unicamente mediante rimborso in denaro, a seguito di consegna o invio di istanza completa del supporto informatico e della relativa documentazione, all'Ufficio delle dogane di Roma 1 competente a ricevere tali richieste di rimborso.
Con riferimento invece al termine per la presentazione della dichiarazione trimestrale per l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale utilizzato per l'attività di trasporto merci, è stato chiarito come il termine è il mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stato consumato il gasolio.La presentazione tardiva della dichiarazione non preclude il riconoscimento al rimborso, anche se si dovrà tener conto del termine di decadenza biennale fissato dal Testo Unico delle accise, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto.
Ovviamente, qualora il termine ultimo di presentazione cada in un giorno festivo, la scadenza stabilita è prorogata di diritto al giorno seguente non festivo. La presentazione tardiva della dichiarazione comporta l'automatica traslazione dei termini previsti per la maturazione del credito e per l'effettuazione della compensazione. In ogni caso, infatti, per poter compensare, occorrerà attendere il provvedimento espresso dell'Ufficio o il decorso dei 60 giorni (dal ricevimento della dichiarazione ovvero degli elementi e della documentazione mancanti) che determinano il silenzio-assenso.



Fonte: IPSOA

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