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25 Gen 2019
Il Mef ha approntato le misure necessarie a garantire piena continuità dei mercati e degli intermediari in caso di Brexit senza accordo. "In tale scenario dal 30 marzo il Regno Unito diverrà a tutti gli effetti uno Stato terzo, con conseguente discontinuità nei rapporti bilaterali con l'UE", si legge in una nota.
Le misure, predisposte in accordo con le autorità di vigilanza e sentite associazioni di categoria, saranno adottate solo se il recesso senza accordo venga formalizzato. Con tutta probabilità dette misure verranno adottate con decreto legge, se ricorrano necessità e urgenza.
Durante il periodo transitorio sarà possibile per gli intermediari - siano essi bancari, finanziari, assicurativi o operanti nel campo della previdenza complementare - continuare ad operare secondo la normativa attuale: la possibilità varrà sia per gli operatori britannici operanti in Italia, sia per gli operatori italiani operanti nel Regno Unito.
La normativa disciplinerà nel dettaglio tutti gli adempimenti che i vari tipi di intermediari saranno chiamati ad assolvere - sulla base della normativa settoriale applicabile - per poter continuare ad operare anche oltre al periodo transitorio definito, in modo da definire un quadro certo per tutti gli operatori che permetterà a ciascuno di prepararsi per tempo alla fine del periodo transitorio, consentendo una piena operatività nel nuovo contesto istituzionale ed operativo che si verrà a creare. Previsioni analoghe - spiega il Mef - saranno presenti nella parte del provvedimento inerente i mercati, con particolare riferimento alle sedi di negoziazione e all'accesso degli operatori alle stesse. Anche in questo caso, le previsioni relative al periodo transitorio, in cui potrà essere proseguita l'attuale operatività secondo la normativa attualmente vigente, varranno sia per i gestori di sedi di negoziazione britannici che operano in Italia sia per quelli italiani che operano nel Regno Unito. Saranno infine previsti - prosegue la nota - anche gli adempimenti che i gestori delle sedi di negoziazione dovranno porre in essere per poter continuare ad operare dopo la fine del periodo transitorio.
La disciplina eccezionale che il provvedimento pone in essere - puntualizza Via Venti Settembre - ha come unico obiettivo quello di evitare soluzioni di continuità rispetto all'esercizio di attività soggette a riserva di legge in ambito nazionale, nel rispetto delle pertinenti discipline UE di armonizzazione. Pertanto, in linea con i limiti richiamati dalla stessa Commissione europea con la Comunicazione del 13 novembre scorso, il provvedimento non include disposizioni che attengono aspetti riguardanti i rapporti bilaterali fra intermediari e clienti, che esulano dal perimetro delle richiamate discipline di armonizzazione di settore, e sono invece retti dalla disciplina generale dei rapporti contrattuali.
La data di emanazione del provvedimento dipenderà dai prossimi sviluppi e dalle conseguenti determinazioni che verranno adottate nel Regno Unito in ordine al recesso. Esso verrà comunque adottato - assicura il Ministero - in tempo utile per permettere un ordinato svolgimento delle attività e fornire un quadro normativo certo entro cui operare anche in caso di recesso senza accordo.
Fonte: L'UFFPOST