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13 Feb 2018
Il D.l 50/2017, convertito con legge 96/2017, allo scopo di combattere le frodi IVA, estende il meccanismo della responsabilità in solido dell’acquirente per il mancato versamento dell’imposta da parte del cedente, alle cessioni dei combustibili per autotrazione effettuate a prezzi inferiori al valore normale.
Mancava all’appello l’emanazione di un decreto del Ministro dell’Economia che rendesse la norma applicabile e la sanzione effettiva. Ora il MEF, con il D.M 10/01/2018, (G.U n. 18 del 23/01/18) ha colmato la lacuna e il meccanismo sopra descritto è operativo.
Fondamentale è la specificazione che la responsabilità solidale scatta anche nel caso di cessioni a prezzo anomalo di benzina e gasolio, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
E’ auspicabile che ciò contribuisca se non a bloccare, quanto meno a limitare quel fenomeno di concorrenza illegale che commercianti senza scrupoli e autotrasportatori compiacenti finiscono per fare a chi, come la stragrande maggioranza delle imprese del settore che, pur imprecando contro un carico di accise e imposte assolutamente sproporzionato rispetto a quello che grava sul gasolio negli altri Paesi UE nostri diretti concorrenti, continua a cercare di mandare onestamente avanti la baracca.
E pensare che è proprio a questi che qualcuno vorrebbe scippare il sacrosanto rimborso delle accise……
Fonte: ASSOTIR