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12 Dic 2017
L’Albo nazionale gestori ambientali, con la circolare n.1235 del 4 dicembre 2017, ha chiarito che nell’ambito di un trasporto intermodale di rifiuti, la parte terminale del trasporto stradale può essere anche effettuata da un’impresa diversa rispetto a quella che ha svolto la parte iniziale.
Il chiarimento, quindi, potrà favorire l’aggancio misto nell’ambito del trasporto rifiuti, consentendolo però solo nei casi del trasporto intermodale e nel rispetto di una serie di condizioni che riportiamo di seguito:
- Per prima cosa è necessario che ambedue le imprese di autotrasporto, che effettuano lo stesso trasporto intermodale, debbono essere iscritte nella stessa categoria di riferimento dell’Albo nazionale dei gestori ambientali;
- I codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) relativi ai rifiuti trasportati devono essere presenti contemporaneamente nelle iscrizioni delle due imprese di autotrasporto;
- I rifiuti trasportati devono essere accompagnati dal formulario dei rifiuti così come previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 148/98, gestito con le modalità specificate al punto, lettera v) della circolare del Ministero dell’Ambiente stesso prot. GAB/DE/812/98 del 4 agosto 1998.
Infine, va specificato e ricordato che l’aggancio misto dei rifiuti “tuttostrada” rimane assolutamente vietato dal momento che vige il principio del vincolo esclusivo di disponibilità dei veicoli propri dell’azienda di autotrasporto.
Fonte: ASSOTIR