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02 Feb 2016

Il vettore responsabile per ritardo e furto: ecco come si sarebbe dovuto comportare

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Chiarimenti sulla sentenza del Tribunale di Forlì.

 

La sentenza del Tribunale di Forlì che abbiamo pubblicato ieri, relativa alla responsabilità del sub vettore conseguente al ritardo nella consegna, ha stimolato molti commenti sui social media. Tanti i dubbi, le perplessità, le incertezze. Ecco perché torniamo sull’argomento per cercare di fare un po’ di chiarezza

 

Innanzi tutto stiamo parlando di un contratto di trasporto, concluso tra due parti, committente e vettore. Il primo è obbligato a far capire al secondo come individuare la merce da caricare e tutto quanto è utile all’esecuzione del trasporto. Di conseguenza, può anche indicare specificatamente gli orari di apertura e di chiusura di un magazzino e disporre come tassativa la consegna entro una certa ora. Ovviamente la tassatività deve essere proporzionata alla realtà: se indico come tassativa una consegna a Roma entro le 14, quando la merce è presa in carico dal vettore a Milano alle 8, qualcosa evidentemente non torna.

 

Da questo punto di vista è importante ciò che è scritto sulla lettera di vettura e sulla ricevuta di carico, che – in base a quanto chiarito dalla giurisprudenza – diventa espressione del contratto di trasporto, anche se questo non dovesse avere forma scritta.

 

Obbligazione fondamentale del vettore, invece, è quella di eseguire il trasporto con la diligenza del buon padre di famiglia e secondo le modalità convenute. Ovviamente dovrà consegnare la merce al destinatario e di questo dare avviso al committente, ma fino a questo momento è obbligato a custodire le merci e, laddove ci fossero impedimenti o ritardi deve informarne il committente per avere istruzioni al riguardo.

 

Di conseguenza se “salta” la consegna o se la stessa avviene in ritardo, il vettore in linea generale ne è responsabile. Come ci sottolinea Donato Sgargetta, responsabile dell’ufficio legale e sinistri di Federservice, «si tratta di responsabilità presunta, nel senso che è il vettore a dover dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno».

 

E quindi nel caso esaminato dal Tribunale di Forlì? «Lasciare un semirimorchio sganciato e incustodito – prosegue Sgargetta – è palesemente un comportamento irresponsabile e gravemente colposo».

 

Facciamo un passo indietro: il vettore protagonista della sentenza si trova a subire il furto perché di fatto arriva tardi alla consegna e trova il magazzino chiuso. In quel caso cosa avrebbe dovuto fare?

 

«Se il rispetto degli orari di consegna era indicato come tassativo nelle indicazioni di trasporto, il vettore avrebbe dovuto, una volta accertata l’impossibilità di rispettare tali orari, chiedere istruzioni al mittente, meglio se per iscritto, e di conseguenza attenersi alle disposizioni ricevute. Diversi atteggiamenti non possono che essere interpretati dai giudici come mancanza di cautela e imperizia da parte del vettore». Leggi tutta la notizia

 

 

Fonte: UOMINI E TRASPORTI

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