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13 Gen 2016
Pubblichiamo il decreto del presidente della Federazione Russa relativo alle limitazioni di traffico in Russia, pervenuto dall’ambasciata d’Italia a Mosca e divulgato dal ministero italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti.
I contenuti del decreto
Misure per garantire la sicurezza economica e gli interessi nazionali della Federazione Russa nell’effettuazione dei trasporti internazionali di transito di merci dal territorio dell’Ucraina al territorio del Kazakhstan attraverso il territorio della Federazione Russa.
Con riferimento alla cessazione, a partire dal 1 gennaio 2016, della validità dell’accordo sulla zona di libero scambio commerciale, sottoscritto a San Pietroburgo il 18 ottobre 2011, nei confronti dell’Ucraina, e conformemente alla Legge Federale n° 281-FZ del 30 dicembre 2006 “Misure economiche speciali”, dò disposizione:
1. Di stabilire che:
a) i trasporti internazionali di transito su strada e su rotaia di merci dal territorio dell’Ucraina al territorio della Repubblica del Kazakhstan attraverso il territorio della Federazione Russa (di seguito: trasporti su strada e su rotaia; trasporti su strada) verranno effettuati solamente dal territorio della Repubblica di Bielorussia, a condizione che agli scompartimenti dei mezzi di trasporto e del materiale ferroviario, agli alloggiamenti, agli spazi e ad altri luoghi in cui si trovino o possano trovarsi le merci, siano applicati strumenti di identificazione (sigilli), compresi quelli funzionanti sulla base della tecnologia di navigazione satellitare globale del sistema GLONASS (di seguito: tecnologia GLONASS), e anche previa presenza dei tagliandi di sconto, in possesso dei conducenti del mezzo che effettua il trasporto su strada;
b) l’applicazione (la rimozione) degli strumenti di identificazione (sigilli), compresi quelli funzionanti sulla base della tecnologia GLONASS, viene effettuata per i trasporti su strada e su rotaia, all’ingresso nel territorio della Federazione Russa (all’uscita dal territorio della Federazione Russa) nei punti di controllo stazionari o mobili e nei punti di controllo situati presso le stazioni ferroviarie;
c) i conducenti degli automezzi di trasporto sono tenuti a ricevere, all’ingresso sul territorio della Federazione Russa dal Territorio della Repubblica di Bielorussia, i tagliandi di sconto presso i punti di controllo stazionari o mobili, e a consegnarli all’uscita dal territorio della Federazione Russa presso i punti di controllo stazionari o mobili;
d) nel caso che un conducente di un mezzo, nell’effettuare il trasporto, le norme di applicazione (rimozione) e di utilizzo degli strumenti di identificazione (sigilli), compresi quelli funzionanti sulla base della tecnologia GLONASS, i tagliandi di sconto saranno considerati nulli.
2. Al Governo della Federazione Russa:
a) di stabilire i requisiti per gli strumenti di identificazione (sigilli), compresi quelli funzionanti sulla base della tecnologia GLONASS, le norme per la loro applicazione (rimozione) e utilizzo durante l’effettuazione di trasporti su strada e su rotaia, e anche le norme di emissione (ritiro) dei tagliandi di sconto;
b) determinare i punti di controllo stazionari o mobili e i punti di controllo situati presso le stazioni ferroviarie, utilizzati durante l’effettuazione di trasporti su strada e su rotaia;
c) intraprendere misure atte a garantire il controllo sull’effettuazione dei trasporti su strada e su rotaia. 3. Di determinare, conformemente al punto 2 della 1parte dell’articolo 93 della Legge Federale n° 44-FZ del 5 aprile 2013 “Sistema contrattuale nel campo degli acquisii di merci, lavori, servizi per esigenze statali e municipali” la società per azioni GLONASS come unico esecutore dell’acquisto dei lavori per la creazione e l’utilizzo del sistema di controllo sui trasporti su strada e su rotaia, che preveda l’impego di sistemi di identificazione (sigilli) funzionanti sulla base della tecnologia GLONASS.
Il Decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione ufficiale e resta in vigore fino al 1 luglio 2016.