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02 Nov 2015
L’Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale della Campania) si è pronunciata in questi giorni sull’interpello presentato il 1° agosto 2015 da un’azienda di Torre del Greco, associata Assocoral, operante nel settore della fabbricazione e vendita all’ingrosso di oggetti preziosi, con il quale si richiedevano chiarimenti su come effettuare cessioni intracomunitarie, nel rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.
L’estensore del parere, dopo aver individuato i requisiti indispensabili per qualificare uno scambio commerciale come cessione intracomunitaria (onerosità dell’operazione; acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni; status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario; effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro), ha precisato che la prova dell’avvenuto trasporto in un altro Paese comunitario quando «il cedente nazionale non provvede direttamente al trasporto delle merci e non è in grado di esibire il documento di trasporto», nel silenzio del legislatore nazionale a riguardo, «può essere fornita con qualsiasi documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro.
In particolare, ed è questa la previsione di maggiore rilievo, in sostituzione del documento di trasporto, per le cessioni “franco fabbrica”, nelle quali il cedente nazionale non provvede direttamente al trasporto delle merci, la prova può essere fornita anche da «una dichiarazione da parte del cessionario che attesti di aver condotto la merce dallo Stato italiano ad un altro Stato membro».
Infine, la risposta dell’amministrazione finanziaria fa salva la buona fede del cedente qualora abbia apprestato tutte le cautele idonee ad escludere una sua responsabilità nell’eventuale mancato trasporto della merce da parte del acquirente in un Paese comunitario.
Fonte: PREZIOSA MAGAZINE