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10 Set 2015
La giustizia italiana è fatta a macchie. Così un trasportatore fermato in un territorio può essere condannato per un comportamento che altrove, invece, non viene giudicato punibile. Il caso esemplare che si reitera con una certa puntualità riguarda l’alterazione o la manomissione del tachigrafo: molto spesso gli agenti della polizia stradale che si trovano di fronte un autista che circola dopo aver inibito il funzionamento dello strumento che serve a registrare i tempi di guida e di riposo lo puniscono con la sanzione amministrativa (molto salata!) prevista dall’art. 179 del Codice della Strada, alla quale aggiungono anche quella penale contenuta nell’art. 437, relativa alla manomissione di equipaggiamenti finalizzati a salvaguardare la sicurezza sul lavoro. A quel punto, poi, devono sottoporre questo capo di imputazione a un giudice. E qui come detto la giustizia risponde in maniera assolutamente diversificata.
Facciamo qualche esempio. Il Tribunale di Brescia nello scorso febbraio 2015 davanti a un caso come quello ipotizzato (nella fattispecie si trattava dell’utilizzo della calamita per interrompere le registrazioni del tachigrafo) ha assolto l'autista perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La giustificazione è lineare: quando uno stesso fatto – com’è appunto la manomissione del tachigrafo – viene punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa, si applica, sulla base dell’art. 9 della legge 24novembre 1981 n. 689, la disposizione speciale. E speciale, in tal caso, va intesa la norma del codice della strada.
Molto simile la posizione del Tribunale di Treviso, che nel novembre 2013 ha ribadito come la disposizione di cui all’art. 179 comma 2 del codice della strada deve ritenersi speciale rispetto a quella di cui all’art. 437 codice penale. Di conseguenza, se si considera il tachigrafo come un apparecchio destinato a prevenire infortuni sul lavoro (e su questo il tribunale solleva qualche perplessità (testualmente dice: “se ne potrebbe discutere”), “chi circola con il cronotachigrafo dopo averlo alterato in modo da impedirne il funzionamento,risponde solo della violazione amministrativa prevista dal codice della strada e non del delitto di cui all’art. 437 del codice penale. Leggi tutta la notizia
Fonte: UOMINI E TRASPORTI