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23 Giu 2015
In seguito a quanto precisato dalla sentenza della Corte di Giustizia del 4 settembre 2014 in materia di autotrasporto e del successivo intervento del legislatore (art. 1, co. 248, L. 190/2014) deve essere revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal trasportatore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 83 bis co. 9 del D.Lgs. 112/2008, a titolo di integrazione del prezzo spettante quale minimo tariffario.
Così ha precisato il Giudice del Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, con la decisione del 19 maggio 2015 n. 763 in una controversia che traeva origine da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di un committente per il pagamento del saldo del prezzo relativo a dei trasporti effettuati.
In particolare si trattava del pagamento relativo alla differenza tra quanto corrisposto e quanto spettante ex art. 83 bis co. 9, D.Lgs. 112/2008 come minimo tariffario.
Avverso tale decreto ingiuntivo veniva proposta opposizione sollevando eccezioni di legittimità costituzionale e contrarietà all’ordinamento comunitario della norma invocata in sede monitoria.
Nella decisione in commento il Giudice rileva che nel corso del processo è intervenuta la Corte di Giustizia in ordine alla compatibilità con il diritto comunitario dell’articolo 83 bis co. 9, D.Lgs. 112/2008, norma, appunto, posta alla base della richiesta di ingiunzione opposta.
Rileva il giudice che anche la giurisprudenza di merito successiva alla sopra menzionata decisione della Corte di Giustizia di Lussemburgo si è pronunciata in tal senso (si veda al riguardo Trib. Ravenna 16 aprile 2015, Trib. Brescia 13 marzo 2015, Trib. Sassari 18 febbraio 2015, Trib. Salerno 12 novembre 2014, Trib. Mantova 2 ottobre 2014, Trib. Cagliari 11 settembre 2014; Trib. Reggio Emilia, 17 marzo 2015).
Con la menzionata decisione la Corte di Giustizia ha rilevato che la determinazione dei costi minimi d’esercizio per l’autotrasporto, resa obbligatoria da una normativa nazionale quale quella controversa nei procedimenti principali, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno.
La normativa, secondo la Corte si limita a prendere in considerazione, in via generica, la tutela della sicurezza stradale, senza stabilire il nesso tra i costi minimi dell’esercizio ed il rafforzamento della sicurezza stradale.
Continua ancora la menzionata decisione precisando che …. “la determinazione dei costi minimi d’esercizio” così come prevista dalla nostra normativa nazionale, “non può essere giustificata da un obiettivo legittimo” (punto 57).
Ancora da precisare è il fatto che anche il legislatore è intervenuto in tal senso; infatti con l’articolo 1, comma 248, L. 190/2014 è stato abrogato il comma in questione, insieme ai commi da 1 a 2 e da 6 ad 11, riscrivendo completamente l’articolo 83 bis con la sostituzione dei commi dal 4 al 4 sexies, con norma entrata in vigore in data 1 gennaio 2015.
Da ciò, secondo quanto precisato dal Tribunale di Reggio Emilia, ne consegue l’inapplicabilità, ratione temporis, alla controversia in oggetto; trattasi di norma che, in ogni caso, rimette all’autonomia negoziale l’individuazione del prezzo.
Anche la Corte Costituzionale (si veda la decisione n. 80/2015) ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice rimettente per un nuovo esame della norma in seguito a quanto previsto dalla Corte di Giustizia.
Fonte: ALTALEX. Nota di Manuela Rinaldi