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03 Apr 2014

Accorgimenti per la sicurezza sul lavoro. La definizione e l’allestimento di magazzino

Sicuramente

 

Informazioni nll'ambito della campagna SicuraMente sulla sicurezza in magazzino

 

Nell’adempimento ai requisiti di sicurezza sul lavoro, fondamentale importanza riveste l’attenzione alla definizione degli spazi fisici. Stiamo parlando di accorgimenti strutturali, architettonici e funzionali volti a migliorare le prassi e gli obblighi previsti dalla legge e a tutelare le risorse umane durante il lavoro o in caso di incidente e pericolo. Nel comparto dell’intralogistica la creazione e l’allestimento di un magazzino devono essere definiti con spazi idonei a garantire il passaggio delle persone e le movimentazioni dei carrelli elevatori sia in entrata che in uscita. Devono essere tenuti in considerazione nello specifico il rischio di investimento, l’accatastamento e i depositi di pallet.

 

Non esiste un vademecum completo su questo tema, ma contenuti aggiornati e approfondimenti sono rilevabili da portali web di informazioni, tra i quali www.sicuramente.org. Parte di un articolato progetto di comunicazione promosso dai leader dell’intralogistica Jungheinrich, Linde, OM STILL e Toyota, SicuraMente vuole sensibilizzare le aziende sul corretto uso dei carrelli elevatori, oltre a fornire utili e interessanti analisi anche in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. Di seguito alcuni punti che è opportuno tenere in considerazione.

 

Sui requisiti generali di un magazzino per quanto riguarda gli impianti elettrici si ricorda che:

-       devono essere costruiti o adeguati secondo le norme di buona tecnica come previsto dal Decreto 22 gennaio 2008, n.37, il quale prevede inoltre la dichiarazione di conformità, la descrizione dei materiali ed il progetto

-       rispondono alle norme di buona tecnica gli impianti realizzati secondo le norme CEI

-       gli adempimenti di legge prevedono l’omologazione dell’impianto da parte dell’installatore, le verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra effettuate dall’ASL o dall’ARPA o da eventuali Organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive.

 

Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento gli adempimenti di legge prevedono le verifiche annuali dell’impianto di riscaldamento da affidare a una ditta abilitata. La ditta incaricata degli interventi di cui sopra deve provvedere a registrare gli esiti delle operazioni, ordinarie e straordinarie, sul libretto.

 

Per quanto riguarda la movimentazione dei carrelli:

  • Controllare che le aree destinate a ospitare i percorsi siano sufficientemente solide e adeguate per la stabilità dei mezzi;
  • I percorsi carrabili interni ed esterni vanno delineati, segnalati e mantenuti liberi da ostacoli;
  • I percorsi vanno mantenuti opportunamente distanziati dalle uscite pedonali;
  • Dove necessario occorre segnalare i limiti di altezza e di sagoma e i dislivelli dei pavimenti devono essere raccordati con una pendenza non superiore al 10%;
  • La circolazione dei mezzi di trasporto e di sollevamento-trasporto va regolamentata con idonea segnaletica (limite velocità e senso di marcia).

 

Particolare attenzione va posta anche alla presenza di porte, portoni e in generale aree di accesso e uscita del magazzino.

Nello specifico:

  • I portoni e i cancelli a funzionamento elettromeccanico devono possedere i necessari dispositivi di sicurezza che ne regolano il movimento e in particolare:

-        Fotocellula interna ed esterna

-        Superficie continua liscia o a rete con maglie 10x10 mm sia sull’anta mobile che nelle eventuali parti fisse del telaio

-        Segnale luminoso giallo

-        Dispositivo per l’azionamento manuale d’emergenza

  • Nel locale magazzino deve esserci almeno 1 porta di larghezza non inferiore a cm 80 (salvo diverse indicazioni delle norme di prevenzione incendi), facilmente apribile verso l’esterno la cui apertura non deve essere impedita da portoni o cancelli.

 

Illuminazione

  • Garantire una sufficiente visibilità adottando un sistema di luce naturale e/o artificiale.
  • Tutti gli impianti di illuminazione devono essere adeguati alle norme vigenti in materia.
  • Gli installatori chiamati a costruire o adeguare qualsiasi impianto di illuminazione sono tenuti a rilasciare la dichiarazione di conformità prevista dal Decreto 22 gennaio 2008, n.37.

 

Carrelli elevatori

  • I carrelli elevatori di nuova costruzione devono possedere la marcatura CE.
  • I carrelli elevatori vanno utilizzati da persone autorizzate e adeguatamente formate sull’uso del mezzo, sui percorsi, sui rischi connessi alle operazioni e sugli eventuali DPI da utilizzare.
  • Le principali misure di sicurezza per i carrelli elevatori sono:

-        Le leve di comando devono essere protette contro il contatto accidentale da un apposito riparo

-        Il posto di manovra deve essere protetto contro il rischio di ribaltamento e di caduta dei pallet dall’alto

 

Ulteriori approfondimenti: www.sicuramente.org

 

Fonte: SDWWG 

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