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18 Feb 2014

SicuraMente informa: i sistemi di sollevamento persone con carrelli elevatori

 

Comunicato stampa

 

Sapevate che per sollevare una persona sul carrello su una cesta di sollevamento è necessario rispettare alcune indicazioni di legge, la cui mancata attuazione espone il datore di lavoro a responsabilità penali. Giorgio Fontana, Responsabile Qualità Sicurezza Ambiente in Linde MH Italia, ha supportato il team della campagna SicuraMente in un’analisi delle disposizioni di legge sull’argomento.

Le ceste di sollevamento sono attrezzature di semplice costruzione talora marchiate CE, che vengono inforcate dal carrello elevatore e fissate per mezzo di catene, pioli o similari. Considerato il loro costo accessibile e la grande diffusione dei carrelli elevatori, negli ultimi anni questi sistemi si sono rapidamente diffusi. Ma quali sono le effettive possibilità di impiego consentite dalla legislazione vigente?

Vi riporto la cronaca di un tragico incidente avvenuto in un grosso magazzino nel 2003 che offre lo spunto per introdurre recenti chiarimenti sull’argomento, poiché l’autorità competente vi ha ravvisato svariate carenze da parte del datore di lavoro.

Un’azienda aveva appaltato a due cooperative la gestione delle merci. Le attrezzature erano noleggiate dal committente e cedute in uso alle cooperative. Le scaffalature erano però alte 8m, quindi la movimentazione dei materiali avveniva fissando una “gabbia” sulle forche dei carrelli elevatori. Le operazioni erano svolte da due persone: una controllava il carrello elevatore e l’altra veniva trasportata in quota per le operazioni di movimentazione.

Il giorno dell’infortunio, i due addetti dovevano recuperare dei colli al quarto piano delle scaffalature. Fissano quindi, come di consueto, una gabbia alle forche del carrello e uno dei due entra nella gabbia facendosi sollevare dal collega alla guida. Mentre l’operaio in quota continua le operazioni di prelievo, il conducente del carrello avvisava che si sarebbe momentaneamente assentato. In quel mentre un altro addetto, per fare uno scherzo, prende il controllo del carrello su cui si trovava il collega che lavorava nella gabbia sollevandolo fino alla quota massima. Nel muoverla di pochi metri, la gabbia urta contro una trave del soffitto, si sgancia dalle forche e cade al suolo, portando con sé chi v’era dentro, con esiti mortali.

Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81 del 2008) dedica un intero capitolo (allegato VI) alle disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro. Il punto 3.1.4 dell’allegato introduce alcuni requisiti di sicurezza non sempre applicati:

  • Usare solo in via “eccezionale” attrezzature non progettate allo scopo di sollevare persone;
  • Mai abbandonare la guida del carrello elevatore;
  • Garantire un canale di comunicazione sicuro (in questo caso, aggiungerei, secondo le condizioni di utilizzo e l’ambiente di lavoro);
  • Garantire l’eventuale discesa di emergenza.

Il carrello elevatore non è un’attrezzatura di lavoro progettata per il sollevamento di persone, e ne viene consentito l’utilizzo a tale fine, con un’attrezzatura adibita a tale scopo, solo in condizioni eccezionali. Ma cosa si intende per “eccezionale”?

La risposta ci viene data, il 10/02/2011, dalla circolare ministeriale n. 15 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dove viene precisato che il concetto di eccezionalità possa trovare applicazione nei seguenti casi:

  • Quando si deve operare in situazioni di emergenza;
  • Per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;
  • Quando, per l’effettuazione di determinate operazioni, le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza.

I limiti sul possibile utilizzo delle “gabbie” porta-persone sono quindi molto ben definiti ed estremamente restrittivi, lasciando esposto il datore di lavoro a serie responsabilità, anche penali.

Tra le possibili alternative si può optare per l’utilizzo di Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE) che consentono di operare in totale sicurezza. Il loro utilizzo è regolamentato dalla Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 che le ha inserite tra le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi, ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Giorgio Fontana

Responsabile Qualità Sicurezza Ambiente in Linde MH Italia

 

Fonte: SDWWG

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