il 27.12.2011 è stata formalizzata presso uno delle più importanti aziende committenti avente sede a Milano, una storica transazione con un vettore, affiliato Fiap della VAL DI SANGRO con il riconoscimento e liquidazione in suo favore della complessiva somma di 604.000,00.
L’accordo ha fatto seguito alla diffida effettuata dal vettore solo in data 07.12.2011 per il tramite dell’Avv. Maurizio MILILLI coordinatore nazionale del pool degli avvocati FIAP -, per il riconoscimento dei costi minimi per la sicurezza ex art. 83 bis del d.l. 112/2008, alla luce di contratti non aventi i requisiti postulati dall’art. 6 del d.lgs 21 novembre 2005 n. 286 e secondo l’elaborazione contabile messa a punto dal pool di esperti FIAP presso la sede di Castel di Lama (AP).
In particolare, la rivendicazione ha riguardato tutti i trasporti eseguiti dal 2006 in poi commissionati dall’azienda committente.
Il pagamento della somma ha fatto seguito ad un tardivo tentativo da parte della committenza di riaffidare, con costi aggiornati, le medesime prestazioni di trasporto che venivano inopinatamente interrotte a luglio 2011 a danno del vettore locale, per essere affidate ad altro vettore, non del posto, evidentemente disponibile a viaggiare a costi più bassi del ‘minimo’ di legge.
Ancorché l’azienda committente abbia dichiarato di pagare ‘pur disconoscendo’ le ragioni del vettore abruzzese, non v’è chi non veda come la transazione in parola rappresenti una chiara vittoria per la legalità nel sistema trasporto che, come previsto dalla legge, non può prescindere dal giusto riconoscimento dei suoi costi minimi che, opportunamente, il legislatore in quadra nel genus indisponibile della sicurezza.
Fonte: FIAP
