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Interscambio dei pallet: pubblicate le Linee Guida operative

Nuove regole sull’interscambio pallet dopo la Legge 182/2025

Con la Legge n. 182 del 2 dicembre 2025, di conversione del DL Semplificazioni, è stata modificata la disciplina dell’interscambio dei pallet.

Le associazioni di categoria coinvolte nel sistema hanno elaborato specifiche Linee Guida operative, recentemente trasmesse al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’obiettivo di chiarire modalità applicative e responsabilità dei soggetti coinvolti.

I contenuti delle Linee Guida sull’interscambio pallet

Le Linee Guida disciplinano in modo puntuale diversi aspetti del sistema di interscambio dei pallet, tra cui:

  • le tipologie di pallet interessate, i requisiti dei sistemi pallet e l’ambito di applicabilità sul territorio nazionale;

  • l’identificazione dei soggetti coinvolti nel sistema di interscambio e i rispettivi oneri;

  • l’obbligo di restituzione dei pallet, con le relative deroghe;

  • la definizione di “distanza ragionevole” per la restituzione;

  • la tempistica di restituzione;

  • la non modificabilità delle indicazioni contenute nel documento di trasporto sui pallet ricevuti;

  • la gestione dell’interscambio contestuale e differito, comprese le contestazioni su tipologia, quantità e qualità;

  • il trattamento IVA in caso di mancata restituzione del pallet.

Interscambio pallet e responsabilità del vettore

È importante ricordare che la nuova disciplina dei pallet (artt. 17 bis e 17 ter del DL 21 marzo 2022 – Decreto Infrastrutture) non modifica quanto previsto dall’art. 11 bis del Dlgs 286/2005 per le imprese di autotrasporto.

In particolare, qualora la merce sia imballata o stivata su unità di movimentazione utilizzate da soggetti che agiscono nell’esecuzione del trasporto in favore del vettore, quest’ultimo non ha alcun obbligo di gestione né è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione al termine dell’operazione di trasporto.

Nel caso in cui committente e destinatario abbiano concordato la riconsegna degli imballaggi, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di numero o qualità inferiore rispetto a quelle utilizzate per il trasporto. Rimane inoltre il diritto del vettore a un compenso per ogni eventuale prestazione accessoria eseguita.

Fonte: Assotir

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