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Tassa rifiuti, qualche spiraglio per gli operatori logistici

Tassa rifiuti, qualche spiraglio per gli operatori logistici

Maggiori chiarimenti forniti da una sentenza della Corte di Cassazione.

Una recente sentenza stabilisce che gli operatori possano ottenere la riduzione dell’area dalla superficie tassabile, a patto che definiscano con precisione le aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali (come gli imballaggi) e ne forniscano idonea comunicazione al Comune di competenza

Con la sentenza Cassazione n. 22890 del 29 settembre scorso la Corte di Cassazione è tornata a esprimersi in merito all’applicazione della TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) alle imprese logistiche, con particolare riguardo alle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali, quali gli imballaggi terziari.

Il contenzioso trae origine dall’impugnazione degli avvisi di accertamento notificati dal servizio di riscossione del Comune a un operatore logistico per il recupero della tassa rifiuti solidi urbani. L’operatore logistico si è opposto alla richiesta avanzata dal Comune, deducendo che non vanno assoggettati a TARSU i locali e le aree in cui si formano rifiuti speciali non assimilati come, per l’appunto, gli imballaggi.

La Corte di Cassazione, seppur confermando l’esclusione dalla tassa della parte della superficie in cui – per struttura e destinazione- si formano solo rifiuti speciali, ha però respinto il ricorso chiarendo che è posto a carico dell’operatore logistico (oltre all’obbligo della denuncia) un onere di informazione preventiva indirizzata al Comune.

In altri termini, chiarisce la Corte, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile è indispensabile che il contribuente fornisca in via preventiva all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, dando anche la prova della produzione di rifiuti speciali.

È dunque opportuno che gli operatori logistici definiscano con precisione le aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali (come gli imballaggi) e ne forniscano idonea comunicazione al Comune di competenza. In tal modo si potrà ottenere la riduzione dell’area dalla superficie tassabile, rappresentando tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.

www.assologistica.it 

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