Due recenti ordinanze della Corte di Cassazione riportano l’attenzione su alcuni aspetti centrali del trasporto merci internazionale e dell’applicazione della Convenzione CMR, riferimento normativo fondamentale per il trasporto internazionale di merci su strada.
Le decisioni — Cass. civ. n. 5052/2026 e n. 12091/2026 — forniscono indicazioni operative importanti per vettori, committenti, spedizionieri e assicuratori, intervenendo su temi spesso decisivi nei contenziosi del settore: limite risarcitorio, prova della colpa grave, caricamento, stivaggio e valore delle riserve nella lettera di vettura CMR.
Convenzione CMR: attenzione alla prova della colpa grave
“La Cassazione conferma che l’applicazione della CMR richiede attenzione estrema nella gestione concreta del trasporto e della documentazione”, osserva l’Avvocato Andrea Giardini dello Studio legale Zunarelli . “Non basta richiamare genericamente la Convenzione: procedure interne, controlli e clausole contrattuali devono essere costruiti con precisione”.
La prima ordinanza nasce dallo smarrimento di un collo contenente prodotti elettronici durante una spedizione internazionale.
La Corte chiarisce che, per superare il limite risarcitorio previsto dalla Convenzione CMR, non basta che il vettore non sappia spiegare come sia avvenuta la perdita della merce. Serve invece un accertamento concreto della colpa grave del vettore, valutando elementi specifici come:
- circostanze di tempo e luogo;
- valore della merce trasportata;
- eventuali anomalie durante le soste;
- carenze nei sistemi di vigilanza;
- procedure di sicurezza insufficienti.
“La decisione ridimensiona un orientamento molto severo a danno dei vettori, emerso negli ultimi anni”, spiega Giardini. “Ma evidenzia anche quanto sia importante, per le imprese di trasporto, poter dimostrare la correttezza delle proprie procedure interne”.
Caricamento e stivaggio: le clausole devono essere precise
La seconda ordinanza riguarda invece il ribaltamento di due travi metalliche durante un trasporto dalla Francia all’Italia, con danni al semirimorchio del vettore.
In questo caso la Cassazione precisa che una clausola generica che attribuisce caricamento e stivaggio della merce “a cura del mittente” non estende automaticamente la responsabilità di quest’ultimo anche ai danni subiti dal mezzo di trasporto.
“È un passaggio rilevante per gli operatori”, sottolinea Giardini. “Le clausole contrattuali devono distinguere chiaramente il danno alla merce da quello eventualmente arrecato al veicolo, alle attrezzature o a terzi”.
Lettera di vettura CMR: il ruolo decisivo delle riserve
Centrale anche il tema delle riserve nella lettera di vettura CMR, documento essenziale nel trasporto merci internazionale.
Se il vettore rileva anomalie evidenti nell’imballaggio, nel caricamento o nello stivaggio della merce, deve formularle in modo:
- specifico;
- motivato;
- formalmente accettato dal mittente.
In caso contrario, eventuali contestazioni successive rischiano di perdere efficacia probatoria.
Trasporto internazionale e logistica: più controlli e tracciabilità
Le due pronunce della Cassazione rappresentano quindi un richiamo diretto alla necessità di rafforzare:
- modulistica;
- controlli operativi;
- procedure di sicurezza;
- tracciabilità delle spedizioni;
- gestione documentale.
“In un mercato caratterizzato da carichi sempre più complessi e merci ad alto valore”, conclude Giardini, “la corretta gestione documentale diventa essenziale per prevenire contenziosi e responsabilità”.
Per gli operatori del settore trasporto e logistica, le ordinanze confermano come la corretta applicazione della Convenzione CMR rappresenti oggi un elemento strategico sia sotto il profilo legale sia sotto quello operativo.
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