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Tempi di pagamento nell’autotrasporto: chiarimenti del Comitato Centrale

Come la Legge 105/2025 rafforza i controlli e le sanzioni sui ritardi nei pagamenti nel settore dell’autotrasporto

Con la circolare n. 4505 del 19 novembre 2025, il Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori ha chiarito l’applicazione della normativa sui tempi di pagamento autotrasporto, alla luce delle novità introdotte dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105.
La nuova disposizione rafforza la disciplina esistente e introduce un sistema di vigilanza più rigoroso contro le condotte reiterate di ritardo nei pagamenti.

Controlli e sanzioni: il ruolo dell’AGCM

La legge stabilisce che, nei casi in cui imprese e committenti non rispettino i pagamenti dovuti al vettore e tali condotte risultino diffuse e reiterate, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) può avviare verifiche d’ufficio o su segnalazione.
Se accerta l’abuso, l’AGCM può applicare sanzioni fino al 10% del fatturato annuo dell’impresa responsabile, come previsto dall’art. 15 della Legge 287/1990.

Tempi di pagamento: resta il limite dei 60 giorni

Il Comitato Centrale chiarisce che la Legge 105/2025 non modifica il termine massimo di pagamento, che resta fissato in 60 giorni dalla data di emissione della fattura.
La normativa rafforzata agisce invece sul fronte dei controlli, delle segnalazioni e delle sanzioni.

Collaborazione tra Comitato Centrale e AGCM

Il Comitato ha avviato interlocuzioni con AGCM per supportare l’attuazione della normativa e garantire un efficace raccordo istituzionale.
L’obiettivo è favorire un’applicazione uniforme delle regole sui tempi di pagamento autotrasporto e offrire alle imprese una procedura chiara per segnalare gli abusi.

Come segnalare ritardi nei pagamenti: la procedura

Le imprese creditrici possono segnalare i ritardi al Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori inviando una PEC a albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it, allegando:

Documenti richiesti

a. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (modello ALL.1).
b. Tabelle 1 e 2 (ALL.2):

  • Tabella 1: obbligatoria, deve indicare il/i committente/i in ritardo.

  • Tabella 2: facoltativa ma raccomandata, per contestualizzare il fenomeno.
    c. Tabella 3 con l’elenco delle fatture:

  • pagate in ritardo

  • scadute e non pagate
    (da inviare anche in formato Excel editabile)

Il Comitato ricorda che la documentazione deve dimostrare la reiterazione della violazione.
È quindi consigliato indicare un periodo di riferimento di almeno sei mesi, così da evidenziare ritardi nei pagamenti ripetuti e sistematici.

Fonte: Assotir

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